Accanto alle due categorie già esaminate – regolamenti e direttive – gli artt. 249 CE e 161 Euratom pongono tre ulteriori classi di atti: decisioni, raccomandazioni e pareri.

Mentre il regolamento ha portata generale e può quindi conseguire i suoi effetti nei riguardi di un numero indeterminato di soggetti, la decisione, come dicono i Trattati, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa specificamente designati: non è quindi un atto normativo, ma un atto individuale.

Una decisione si può rivolgere ad un unico soggetto; se, come può egualmente accadere, ha come destinatari più soggetti determinati o determinabili, essa non assume il carattere di un atto generale, ma vale come la somma di più atti individuali contestualmente adottati. Non è necessario tuttavia, quando vi sono più destinatari, che essi siano indicati nominativamente: basta che siano individuabili per la categoria cui appartengono.

Bisogna distinguere l’ipotesi in cui destinatari delle decisioni sono persone fisiche o giuridiche (come quando la Commissione stabilisce che un’impresa ha violato le norme sulla concorrenza) da quella in cui le decisioni si rivolgono ad uno o più Stati membri (tale è una decisione della Commissione che impone ad uno Stato membro di sospendere gli aiuti che ha concesso ad un’impresa). Le prime possiedono in maniera più netta i tipici caratteri dell’atto amministrativo interno, in quanto applicano le norme comunitarie di carattere generale al caso concreto. Le altre si indirizzano ad uno o più Stati membri, e producono effetti nei riguardi di individui solo indirettamente, per il tramite cioè dell’attività dello Stato che è tenuto a seguire il comportamento che la decisione prescrive.

Vi sono infine i pareri e le raccomandazioni, entrambi atti non vincolanti che pertanto non possono essere impugnati per annullamento, in forza dell’art. 230, dagli Stati membri e dalle istituzioni (CGCE 31-III-1971, causa 22/70, in Raccolta, p. 263; nella stessa sentenza la Corte dichiara che «rimangono impugnabili tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni e miranti a produrre effetti giuridici»).

L’articolo 211 CE dispone che la Commissione può formulare raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando essa lo ritenga necessario. Il mancato rispetto di un «parere motivato» della Commissione dà facoltà a quest’ultima di agire dinanzi alla Corte per far constatare l’inadempimento (art. 226, primo comma).

È difficile distinguere tra pareri e raccomandazioni. Si è osservato che il parere è piuttosto l’espressione di un’opinione su una data questione, mentre la raccomandazione è uno strumento di azione indiretta per il ravvicinamento delle legislazioni, pur differendo dalla direttiva per la mancanza di portata obbligatoria.

 

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