I redditi fondiari
La categoria dei redditi fondiari comprende i redditi che derivano da fonte immobiliare. Questa categoria si caratterizza per il fatto che tutti i relativi redditi vengono determinati su base catastale, ossia oggetto di tassazione è il reddito medio che l’immobile può astrattamente produrre, anzichĂ© quello che effettivamente il contribuente percepisce annualmente. Detto questo, rientrano nella categoria dei redditi fondiari, i redditi dei terreni e fabbricati che si trovano nel territorio dello Stato, in quanto essi devono essere iscritti in catasto (mentre rientrano nella categoria dei redditi diversi quelli derivanti da beni immobili che si trovano all’estero). Rimangono estranei alla categoria dei redditi fondiari quelli che non vengono determinati su base catastale, in quanto derivanti da utilizzi dei beni immobili diversi dalla loro ordinaria destinazione (come nel caso dell’affitto dei terreni per usi non agricoli). In poche parole, possiamo dire che i redditi fondiari si suddividono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Il reddito dominicale dei terreni
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ricavabile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivitĂ agricole. PiĂą precisamente, la parte dominicale del reddito consiste in quella parte di reddito riferibile alla fertilitĂ propria della terra ed ai capitali fissi in essa investiti. La differenza tra reddito dominicale e quello agrario è imposta dalla possibile diversitĂ dei soggetti ai quali fanno capo rispettivamente la titolaritĂ del fondo e quella dell’attivitĂ agricola. Di conseguenza, il reddito dominicale è imputato al titolare del diritto di proprietĂ o altro diritto reale sul fondo, mentre il reddito agrario concorre a determinare il reddito dell’affittuario nei casi di conduzione in affitto.
Il reddito agrario
Il reddito agrario è il reddito dell’imprenditore agricolo, il quale può essere o il proprietario del terreno o l’affittuario del fondo. Il problema che si pone in questo ambito è quello dell’identificazione delle attivitĂ agricole. In merito, il legislatore tributario ha disposto che sono considerate attivitĂ agricole fondamentali, l’attivitĂ della coltivazione del fondo e della silvicoltura. Inoltre ha riconosciuto la natura di attivitĂ agricola fondamentale anche ad ogni attivitĂ diretta alla produzione di vegetali mediante strutture fisse o mobili, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno. Per quanto riguarda, invece l’allevamento di animali, bisogna dire che non si configura un reddito agrario per le attivitĂ di allevamento di animali in acque interne o marine, a causa delle caratteristiche proprie del sistema catastale. Il legislatore stabilisce che l’allevamento di animali ha natura di attivitĂ agricola quando venga fatto con mangimi ottenibili per almeno ÂĽÂ dal terreno. Infine, per quanto concerne le attivitĂ connesse, dal punto di vista fiscale non è considerata attivitĂ agricola l’attivitĂ di agriturismo (è considerata fiscalmente un’attivitĂ d’impresa commerciale); mentre per le attivitĂ di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del fondo, il legislatore ha precisato che esse hanno natura agricola, quando abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali.
Il reddito dei fabbricati
Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ricovobile dalle unitĂ immobiliari urbane, ossia ricavabili da tutti i fabbricati e dalle altre costruzioni stabili. L’espressione “urbana” non vuole identificare una particolare collocazione dell’immobile, bensì serve a distinguere i fabbricati dalle costruzioni rurali che concorrono a determinare il reddito dominicale dei terreni sui quali sorgono, e di conseguenza non producono alcun reddito da fabbricati. La nozione del “fabbricato” è molto piĂą ampia a quella del semplice edificio, in quanto rientrano in questa nozione tutte le costruzioni stabili che siano suscettibili di dare un reddito autonomo (impianti sportivi, i capannoni, ecc.).