L’attività di accertamento riguarda quelle norme tributarie che regolano il potere, riservato agli uffici periferici, di procedere alla determinazione di un imponibile, o di un imposta; e ciò quando sussistano i presupposti di legge, ed al fine di garantire che tutti concorrano alle spese pubbliche secondo la rispettiva capacità contributiva. Per quanto riguarda l’attività di accertamento tributario è necessario fare tre opportune precisazioni:
- Innanzitutto, è da escludere che il riconoscimento alla P.A. di poteri autoritativi in materia di determinazione delle imposte dovute dai contribuenti incontri degli ostacoli nella riserva di legge prevista all’art. 23 Cost. Infatti, questo articolo sancisce l’esigenza che dalla legge primaria vengano delineate le linee essenziali della disciplina dei singoli tributi; ma non esclude né che all’Amministrazione possa essere attribuito il compito di determinare le imposte dovute da coloro che si sottraggono dagli obblighi tributari, né che dalla stessa legge primaria possa essere a volte affidato alla P.A. il compito di procedere alla determinazione di determinati imponibili (come avviene in materia di accertamenti catastali), od imposte (come può accadere nel caso in cui fossero adottate tecniche impositive cd. per contingente);
- Dal punto di vista dell’efficacia, sembrano inadeguate le tesi che attribuiscono all’accertamento tributario un’efficacia dichiarativa di preesistenti obbligazioni tributarie, e sia quelle che attribuiscono a tali accertamenti un’efficacia costitutiva delle obbligazioni tributarie. Quindi non sembrano possibili definizioni unitarie degli effetti degli accertamenti tributari;
- Infine, per quanto riguarda le caratteristiche dell’attività di accertamento, si afferma che in essa non ricorrono gli aspetti tipici della cd. discrezionalità amministrativa, intesa come subordinazione dell’esercizio del potere alla preventiva valutazione di interessi pubblici e privati. Infatti, in questo ambito si parla di funzione amministrativa vincolata. Innanzitutto, è da escludere che questo vincolo possa identificarsi nel dovere, dell’Amministrazione finanziaria, di procedere all’accertamento tributario ogni volta che ne ricorrano i presupposti, in quanto tutte le funzioni pubbliche di per se stesse consistono in poteri-doveri. Il vincolo, in tal caso, viene identificato col fatto che il potere amministrativo è vincolato dalle conoscenze acquisite e dalle regole che devono essere osservate per la valutazione di tali conoscenze (in passato parte della dottrina considerava gli atti di accertamento come decisioni amministrative).