Il coinvolgimento nell’applicazione delle imposte di soggetti estranei al presupposto economico, l’essere tenuti a pagare l’imposta per “fatti e situazioni riferibili ad altri”, pone il problema della giustificazione di tale coinvolgimento rispetto al precetto costituzionale (53) secondo il quale ad ogni capacità contributiva deve corrispondere un sacrificio del soggetto cui quella capacità si riferisce.
La legge tributaria non può creare a proprio piacimento responsabili e sostituti d’imposta.
La Corte ha ritenuto costituzionali entrambi gli istituti.
Per quanto concerne il responsabile la giustificazione è la seguente: […] il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, non direttamente partecipi del fatto assunto come indice di capacità contributiva. In tali casi peraltro occorre che una siffatta imposizione risulti legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i soggetti predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio (120 del 1972).
Per il sostituto un rischio come quello del responsabile non sussiste, posto che normalmente il regresso viene esercitato mediante la ritenuta.
Il rischio è un altro: che malgrado la ritenuta l’obbligo della rivalsa venga neutralizzato mediante patti contrari; il sostituto cioè s’impegna a restituire al sostituito quanto ritenuto.
La Corte ha ritenuto legittimo l’istituto della sostituzione, perché risponde a criteri di tecnica tributaria basati sulla finalità di agevolare l’accertamento e la riscossione dei tributi.
Dire che la funzione è puramente tecnica vuol dire che la sostituzione non deve alterare la situazione sostanziale che si produce in testa al soggetto principale: questi deve sopportare il carico tributario.
La rivalsa, facoltativa prima della riforma tributaria, è diventata obbligatoria.
Quando la rivalsa è facoltativa il mancato esercizio di essa porta ad un risultato incostituzionale.
Lo Statuto dei diritti del contribuente ammette l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
Con la conseguenza che una volta che l’atto di accollo è comunicato all’amministrazione, obbligati al pagamento del debito d’imposta sono sia l’accollante che l’accollato.