Per certe operazioni, la legge mantiene inalterato il momento di effettuazione, posticipando quello di imposizione. Ciò vuol dire che: le fatture vanno emesse e annotate nei termini ordinari (21 e 23 DPR 633); le operazioni concorrono a determinare il volume d’affari nell’anno in cui l’operazione è fatta; l’imposta, con aliquota vigente all’atto dell’effettuazione dell’operazione, va contabilizzata a debito quando è pagato il corrispettivo; il versamento dell’imposta avviene nel periodo di pagamento; ci sarà un rinvio della detrazione a carico del cessionario e committente, che per recuperare l’imposta devono aspettare il pagamento del corrispettivo. Questo regime si applica in: cessioni e prestazioni a favore dello Stato e di altri enti; medicinali; assegnazione ai soci da parte di enti.

 

Disciplina particolare: esigibilità con pagamento differito (IVA per cassa) (l.185/2009 art 7). E’ possibile in base a ciò differire il pagamento IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche per le cessioni di beni/prestazioni di servizi fatte nei confronti di soggetti agenti nell’esercizio di impresa, arte, professione (“IVA per cassa”). Questo beneficio in part si applica:

a) solo ai contribuenti con volume d’affari non superiore a euro 200 mila;

b) è limitato alle vendite di beni e alle prestazioni di servizi fatte nei confronti di altri soggetti passivi e non di privati;

c) è applicato, per scelta, su ogni singola operazione e non si estende a tutte le cessioni/prestazioni fatte dal soggetto interessato.

In queste ipotesi, l’imposta è esigibile solo al momento in cui è pagato il corrispettivo o comunque dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione anche se il pagamento non è stato ancora fatto. Il procedimento non si applica: per operazioni fatte da soggetti che si avvalgono di regimi speciali e per operazioni fatte nei confronti di soggetti che applicano il regime di inversione contabile.

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