La legge consente al concessionario della riscossione di prendere visione ed estrarre copia degli atti esistenti presso Uffici pubblici e riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e dei loro coobbligati, di accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informatico del Ministero delle Finanze; ed anche di iscrivere ipoteca sui bei immobili del debitore e dei coobbligati, sulla base del ruolo (successivamente al decorso del termine per l’adempimento spontaneo), per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
Inoltre, la legge riconosce al concessionario della riscossione anche l’eccezionale privilegio rappresentato dalla possibilità di intervenire in procedimenti esecutivi già iniziati da altri nei confronti del debitore, di surrogarsi al creditore procedente, e di proseguire il procedimento secondo le regole speciali previste per l’esecuzione esattoriale, se entro 10 giorni dalla notificazione della dichiarazione di surroga il suo credito non è soddisfatto dal creditore procedente o dal debitore.
Per quanto riguarda la disciplina di questo procedimento, essa si discosta dall’ordinario processo esecutivo civile per diversi aspetti, soprattutto, per quanto riguarda le fasi antecedenti la distribuzione dei proventi dell’esecuzione. Infatti, le operazioni relative al pignoramento dei beni del debitore, alla determinazione dei prezzi di vendita all’incanto, non sono sottoposte di norma ai normali poteri di controllo e di vigilanza del giudice dell’esecuzione, bensì tali operazioni vengono direttamente svolte dal concessionario della riscossione, secondo le regole stabilite dalla legge tributaria.
In particolare, la legge prevede che il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare solo se le somme complessivamente iscritte a ruolo superino i 3 milioni di lire. Inoltre è sancita l’obbligatorietà dell’iscrizione di ipoteca, ed il divieto di procedere all’espropriazione nei 6 mesi successivi, se le somme da riscuotere non superano il 5% del valore dell’immobile. La pubblicità delle vendite all’incanto avviene mediante affissione dei relativi avvisi nella casa comunale, ad eccezione del caso di espropriazione immobiliare, soggetto a regole particolari.
Infine, il concessionario della riscossione deve procedere al deposito degli atti del procedimento di esecuzione, e del ricavato della vendita, presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, il quale se non vi sono altri creditori intervenuti ed aventi titolo ad esser soddisfatti con preferenza, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito: mentre, procederà alla distribuzione delle somme ricavate tra lo stesso concessionario e gli eventuali intervenuti nell’esecuzione, se intervenuti vi sono stati.