Nell’ambito delle rateazioni, è necessario dire che negli ultimi anni è accresciuta l’attenzione del legislatore per la possibilità di consentire al contribuente di provvedere al pagamento dei tributi in forma rateizzata (con il pagamento di interessi), anziché in una unica soluzione. La concessione delle rateazioni è subordinata all’offerta di idonee garanzie (fideiussioni bancarie, assicurative, ecc.) da parte dell’interessato. Inoltre è previsto che, in caso di pagamento di una o più rate, si ha la decadenza dal beneficio della rateazione, e di conseguenza l’obbligatorietà dell’immediato pagamento delle somme ancora dovute. Comunque, ancora oggi manca una disciplina unitaria su questa materia.
Tuttavia, possiamo fare una distinzione tra i casi in cui la rateazione è rimessa alla libera ed insindacabile scelta del contribuente (fermo restando il controllo sulla congruità delle garanzie offerte), e i casi in cui la rateazione assume le caratteristiche di una vera e propria agevolazione che l’Amministrazione può concedere solo quando ricorrono determinate condizioni. Ad esempio, rientra nella prima tipologia di casi la possibilità del pagamento in rate annuali dell’80% dei tributi successori, sino al 5° anno successivo all’apertura della successione. Mentre, rientra nella seconda tipologia di casi la possibilità del pagamento rateizzato delle sanzioni.
Le misure conservative
L’Amministrazione finanziaria può disporre misure conservative, dirette appunto a conservare le garanzie di soddisfacimento, dell’imposta dovuta, offerte dal patrimonio del contribuente. Un esempio è rappresentato dalla possibilità che, sulla base del ruolo ed una volta scaduto il termine per l’adempimento spontaneo, il concessionario della riscossione iscriva ipoteca sui beni immobili del contribuente e dei coobbligati. Lo stesso vale per la possibilità che, in materia di sanzioni pecuniarie, venga iscritta ipoteca sui beni del presunto trasgressore, ovvero disposto il sequestro conservativo dei suoi beni.