Ex 86 1° le plusvalenze concorrono a formare il reddito in 3 ipotesi:
a) cessione a titolo oneroso (dove l’onerosità si realizza, analogamente ai ricavi, non solo quando il corrispettivo è in denaro, ma anche se è in natura);
b) risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni;
c) assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
 Queste 3 vicende possono originare sia ricavi che plusvalenze: ciò che contraddistingue le 2 fattispecie è la natura del bene ceduto, per il quale si riceve il risarcimento, assegnato al socio, destinato a finalità extraimprenditoriali (caso del “bene merce” o al consumo personale (caso del “bene patrimoniale o strumentale”)). Invero, anche la cessione a titolo oneroso della complessiva azienda può generare plusvalenza; anche le immobilizzazioni finanziarie possono originare una plusvalenza patrimoniale, ma non deve trattarsi delle partecipazioni che usufruiscono del regime dell’esenzione ex 87 TUIR. Ex 2° 86, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o indennizzo dovuto (che va considerato al netto degli oneri accessori di diretta imputazione). Tra le ipotesi di cessione a titolo oneroso rientra anche la permuta, in relazione a cui la legge accorda un regime di favore con riferimento alla determinazione della plusvalenza. per quanto riguarda le modalità di tassazione delle plusvalenze, l’86 4° prevede che esse concorrono a formare il reddito o per intero (nell’esercizio in cui sono realizzate) oppure per quote costanti in 5 esercizi. Anche questa si può considerare una disciplina di favore, in quanto essendo le plusvalenze redditi a formazione pluriennale, la rateizzazione consente di alleggerire complessivamente il carico impositivo: ciò però è possibile solo se il bene è posseduto da almeno 3 anni ed a condizione che il contribuente ne abbia optato in sede di dichiarazione. La plusvalenza derivante da una cessione onerosa dell’azienda, è determinata come differenza tra il prezzo realizzato (al netto degli oneri accessori) e il valore fiscale netto del complesso dei beni aziendali: essa è un componente positivo del reddito d’impresa da chiunque conseguito ed è sottoposta a tassazione ordinaria in base alle aliquote IRPEF o IRES (a seconda che sia impresa individuale o società ).