Le norme di attuazione
Attuare un’imposta vuol dire individuare un presupposto tassabile, liquidare la sua base imponibile, applicare ad essa un’aliquota e corrispondere la somma che ne deriva all’amministrazione finanziaria competente.
La determinazione dell’imponibile e dell’imposta è detta “accertamento”; essa si conclude quando l’imponibile è immodificabile, cioè quando l’accertamento diventa definitivo.
Sul piano cronologico la riscossione tende a precedere l’accertamento, mediante le anticipazioni (acconti), salvo conguaglio al momento dell’accertamento definitivo.
Alle imposte, che sono obbligazioni pubbliche perché ente pubblico è il creditore, si applicano le regole del codice civile se la legge tributaria non dispone diversamente in vista del proprio interesse pubblico.
L’interesse pubblico consiste nel far pervenire nel modo più semplice e rapido possibile le somme dovute a titolo d’imposta nelle casse dello Stato (o dell’ente impositore di cui si tratti).
Sia nella fase dell’accertamento che in quella della riscossione possono intervenire atti del soggetto passivo e/o dell’amministrazione finanziaria.
L’organizzazione dell’amministrazione finanziaria: l’Agenzia delle Entrate
L’organismo preposto dall’ordinamento all’emanazione degli atti relativi al rapporto tributario è l’Agenzia delle Entrate.
Ai suoi uffici sono affidati l’accertamento e la riscossione delle imposte, la comminazione delle sanzioni amministrative, la trattazione del contenzioso tributario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha il potere di vigilanza e controllo delle agenzie fiscali.
La gestione delle agenzie è affidata ad un direttore, che è il rappresentante legale ed esercita funzioni di indirizzo e di controllo, e ad un comitato direttivo, che delibera sulla disciplina regolamentare relativa al funzionamento dell’agenzia.
Le agenzie istituite sono quattro (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Territorio, Agenzia del Demanio), delle quali l’Agenzia delle Entrate è competente per l’applicazione di quasi tutti i tributi statali.
L’Agenzia si articola in uffici centrali (con sede in Roma) e regionali (in ogni capoluogo di Regione).
Sono questi ultimi uffici che emanano gli atti da notificare ai contribuenti.