Le fonti del diritto tributario
L’espressione fonte del diritto è quella con cui metaforicamente sono designati gli atti e i fatti normativi, da cui sono prodotte norme astratte e generali. Le principali norme sulle fonti sono contenute nella Costituzione, negli statuti regionali, nelle disposizioni preliminari al codice civile, nella legge sull’attività di governo ecc. Le diverse fonti del diritto costituiscono un ordinamento gerarchico; esse sono disposte a gradi: le fonti di ciascun grado possono abrogare o modificare norme dello stesso grado o norme di grado inferiore, e devono conformarsi alle norme di grado superiore. Secondo la terminologia tradizionale, le leggi sono fonti primarie e i regolamenti sono fonti secondarie.
La riserva di legge (art. 23 Costituzione)
Già la Statuto Albertino (art. 30) poneva una riserva di legge in materia tributaria stabilendo che “nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re”. La norma, esprimeva un certo assetto di rapporti di potere tra le classi sociali rappresentate dai parlamenti, da un lato, e dal monarca e dall’esecutivo, dall’altro.
Nel pensiero liberale, la norma è invece ricondotta al più generale principio per cui solo la legge può incidere nella sfera della proprietà e libertà individuali.
Nella nostra Costituzione, il principio trova espressione nell’art. 23, secondo il quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. La dottrina tradizionale e la stessa Corte Costituzionale, nelle prime sentenze hanno attribuito a tale norma la funzione garantista., conforme all’ideologia liberale di tutelare la libertà e la proprietà dei singoli.
Anche l’art. 23 va interpretato nel contesto dei valori costituzionali: ciò non significa negare che esso tuteli la proprietà e la libertà dei singoli, ma comporta che la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, si pone nell’ambito della Costituzione vigente, in funzione immediata e prevalente di interessi generali e solo in via mediata e subordinata degli interessi dei privati.