Sanzioni in tema di imposte sui redditi e IVA. 3 patologie:
a) violazioni formali o documentali che comunque non influenzano la determinazione dell’imponibile o del’imposta, punite con sanzione amministrativa tra 258 e 2065euro;
 b)violazioni prodromiche all’evasione ma non necessariamente rilevanti ai fini della quantificazione dell’imponibile o dell’imposta, punite con sanzione amministrativa tra 100 e 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato/registrato nel corso dell’esercizio;
c) violazioni sostanziali concernenti l’omessa/infedele dichiarazione di elementi rilevanti per la quantificazione dell’imponibile o dell’imposta, punite con sanzione amministrativa tra 120 e 240 % delle somme risultanti come dovute (nel caso di dichiarazione omessa) e con sanzione tra 100 e 200% in caso di dichiarazione infedele.
Sanzioni in tema di riscossione. Si menzionano le ipotesi di omesso, ritardato, insufficiente versamento al di fuori dei casi di iscrizione a ruolo: sono soggetti ad una sanzione pari al 30% del tributo. Riguardo all’IVA, la sanzione (nelle ipotesi di mancati versamenti periodici o in acconto) deve esser commisurata al netto degli eventuali versamenti periodici o di conguaglio già autonomamente sanzionati.
Sanzioni accessorie (21 d. lgs 472). Consistono:
a) nell’interdizione per massimo 6 mesi delle cariche di amministratore, sindaco, revisore di società o enti;
b) interdizione per massimo 6 mesi dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti/forniture;
 c) nell’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di 6 mesi;
d) nella sospensione per massimo 6 mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate alla lettera c).
Queste sanzioni sono eseguibili quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.