Le facoltà e poteri delle parti
La norma cardine in tema di prove, è quella secondo cui il giudice, salvi i casi previsti dalle legge, deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Non sono ammesse prove orali.
I poteri del giudice
Lo stesso giudice può assume iniziative istruttorie. Le commissioni tributarie ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari e all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.
Pertanto il giudice può:
1) disporre accessi e ispezioni;
2) richiedere dati, informazioni e chiarimenti;
3) ordinare l’esibizione di documenti;
4) richiedere relazioni tecniche ad organi dello Stato;
5) disporre lo svolgimento di una consulenza tecnica.
Il giudice non può indagare su fatti che non siano stati indicati dalle parti.
I singoli poteri istruttori: accesso, richiesta di dati e di documenti
A) Il potere di accesso è previsto sia ai fini iva, sia ai fini delle imposte sui redditi; esso viene effettuato per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche.
B) Tali poteri sono disciplinati mediante il rinvio alle singole leggi d’imposta. Ai fini delle indagini tributarie non esiste più il segreto bancario.
C) Le commissioni hanno la facoltà di ordinare alla parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia; tale ordine non può invece coinvolgere i terzi.