A) Nel procedimento applicativo dell’imposta di registro, la dichiarazione occupa un’importanza ridotta, poiché gli elementi da portare a conoscenza del fisco sono generalmente racchiusi nello stesso atto da registrare: la dichiarazione, quindi, non è un atto autonomo e dotato di autonoma rilevanza giuridica, ma è piuttosto un dato soltanto logico ed implicato nell’atto da registrare. Lo sviluppo del procedimento applicativo dell’imposta di registro è il seguente: sulla base dei soli elementi risultanti dall’atto da registrare e comunque denunciati dalle parti, il fisco liquida l’imposta cosiddetta principale, che va assolta senza indugio; successivamente potrà aversi un’imposta supplementare (per rimediare ad eventuali errori commessi nella liquidazione dell’imposta principale) o un’imposta supplementare (in ogni caso in cui l’imposta principale non esaurisca la tassazione).
B) Per l’imposta sulle successioni abbiamo una disciplina piuttosto articolata. La dichiarazione deve essere presentata dai chiamati all’eredità e legatari. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze e deve indicare, tra l’altro, le generalità del defunto e degli eredi e legatari, i beni compresi nell’asse ereditario, con il loro valore; gli atti compiuti dal defunto negli ultimi 6 mesi, con i corrispettivi relativi; le passività con l’indicazione delle prove. Alla dichiarazione devono essere allegati vari documenti tra cui: certificato di morte e stato di famiglia del defunto. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di 6 mesi dall’apertura della successione.
C) Per l’imposta sull’incremento di valore degli immobili bisogna distinguere l’imposta dovuta in caso di alienazione, dall’imposta dovuta per decorso del possesso decennale. Nel primo caso, occorre presentare una dichiarazione indicante valore iniziale, valore finale e spese incrementative. Nel caso di possesso decennale, va presentata apposita dichiarazione entro il 31/1 o il 31/7 successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio.
D) Per l’imposta sul valore aggiunto, vi è obbligo di presentare una dichiarazione tra il 1/2 e il 15/3 di ciascun anno, indicando in essa: l’ammontare delle operazioni imponibili e delle relative imposte; l’ammontare degli acquisti e delle importazioni, con le relative imposte, l’ammontare delle somme versate, ed il saldo finale. La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA, anche se, nell’anno, non sono state compiute operazioni imponibili.