Ex 7-bis DPR 633, il criterio fondamentale per determinare la territorialità relativamente alla cessione di beni è il luogo d’esistenza fisica dei beni stessi (ossia dove si trovano al momento della cessione). Questo vale però solo con riferimento ai beni immobili, mentre per i beni mobili materiali bisogna valutare anche la natura di bene (la cosiddetta “qualità del bene”, cioè se è “nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione”). Non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta le cessioni di beni mobili che non hanno una di queste 3 qualità es. beni in transito. Per le cessioni di energia elettrica e gas, la territorialità è legata alla quota del cliente ovvero al materiale d’utilizzo: bisogna allora individuare se l’acquirente è o meno “soggetto rivenditore” (cioè un operatore economico la cui principale attività è la rivendita di gas ed elettricità e che il consumo personale degli stessi è del tutto trascurabile): la cessione si considera fatta in Italia se il cessionario è ivi stabilito. Se il cessionario è soggetto diverso dal rivenditore, la cessione è considerata fatta in Italia alia solo se i beni sono usati/consumati in Italia.