Nel sistema dell’imposta di ricchezza mobile (T.U.4021/1877), non esisteva una normativa specifica relativa alla determinazione dei redditi d’impresa. Si creava quindi una disciplina molto incerta per i contribuenti, ma che dava molta discrezionalità valutativa all’amministrazione finanziaria: per questo nell’interpretazione giurisprudenza cominciò a enuclearsi la categoria dei cosiddetti “soggetti tassati in base al bilancio”: per questi soggetti, la valutazione del reddito risultante dal bilancio d’esercizio poteva esser oggetto d’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria solo a seguito della positiva dimostrazione della mancata o irregolare contabilizzazione di componenti economici. La riforma Vanoni (T.U. 645/1958) si limitò a regolamentare solo la determinazione del reddito delle imprese di rilevanti dimensioni economiche, lasciando gran parte dei titolari di redditi d’impresa col sistema originario. La legge delega 825/1971 introdusse poi regole di determinazione della base imponibile molto più analitiche (limitando quindi la discrezionalità amministrativa). Attualmente il sistema di determinazione del reddito è riassunto nell’83 1° TUIR che dispone che tale reddito è determinato: “apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni”. Quindi il principio ispiratore del legislatore tributario in tema di determinazione del reddito d’impresa è quello della “tassazione in base al bilancio”, in cui il risultato economico, cioè utile o perdita, fissato dal conto economico (che è parte del “bilancio d’esercizio” insieme allo stato patrimoniale e la nota integrativa), rappresenta la base per la quantificazione fiscale dei componenti positivi o negativi, recependone l’ammontare secondo le risultanze contabili, che vengono recepite a fini fiscali ove non rettificate nell’ammontare a seguito dell’esercizio di potere istruttorie/metodologie di accertamento. La ratio della tassazione in base al bilancio è da ravvisare nell’efficacia rappresentativa del risultato economico contenuta in quest’ultimo (utile o perdita) dell’effettiva capacità contributiva dell’imprenditore. Ora, la dipendenza del reddito d’impresa dal conto economico è però solo tendenziale, in quanto poi il meccanismo dev’essere “filtrato” attraverso una serie di variazioni puramente fiscali e necessarie per trasformare in imponibile fiscale il risultato dell’esercizio. Queste variazioni possono essere “in aumento” quando derivano da proventi (es. plusvalenze) non imputati al conto economico che invece concorrono a formare il reddito d’impresa, ovvero da costi imputati nel conto economico ma non ammessi in deduzione; oppure possono essere “in diminuzione” quando derivano da costi non imputati in conto economico ma ammessi in deduzione, come es. spese per studi e ricerche ovvero da proventi imputati ma esenti. Il 109 TUIR elenca poi delle ipotesi in cui si può verificare uno scostamento tra il risultato di gestione (conto economico) e il reddito tassabile:
1) 109 4°, che ammette la deducibilità di componenti negative imputate al conto economico d’un esercizio precedente, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alla normativa sul reddito d’impresa. La deduzione viene rinviata ad un esercizio, senza però interessare il relativo conto economico, dando luogo quindi ad un imponibile fiscale inferiore al risultato netto di gestione. Es. spese per studi e ricerche, le quali possono esser dedotte in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 4 successivi;
2) lettera b 109, secondo cui sono deducibili dal reddito d’impresa i costi che anche se non imputabili al conto economico, lo sono per disposizione di legge. Ex lege è possibile attribuire quindi rilevanza fiscale a quei componenti negativi che non possono esser imputati civilisticamente per difetto di presupposti legali. Es. compensi per amministratori sotto forma di partecipazioni agli utili, che sono deducibili anche se non imputati al conto economico.