Nell’ambito del diritto tributario, la morte del contribuente determina l’ingresso degli eredi nei diritti e nei doveri tributati del defunto. La relativa disciplina si distacca dalle comuni regole civilistiche. Innanzitutto, le eventuali disposizioni testamentarie del defunto inerenti al soggetto che deve assolvere i suoi obblighi tributari, non possono prevalere su quanto disposto dalle norme di legge; mentre il defunto può validamente disporre dei suoi crediti verso l’Amministrazione finanziaria.

Altro aspetto importante nell’ambito della successione negli obblighi di pagamento, riguarda la regola in virtù della quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Questa regola, infatti, rappresenta una deroga al principio civilistico in base al quale gli eredi rispondono dei debiti del defunto in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Però, questa deroga è contenuta in un testo normativo che riguarda solo il campo delle imposte dirette.

Pertanto, la giurisprudenza ha desunto che negli altri campi dovrebbe continuare ad operare il principio generale previsto nel diritto privato. Invece, un problema che è stato definitivamente risolto è quello del subingresso degli eredi nelle violazioni commesse dal defunto. In merito, il legislatore ha sancito normativamente che l’obbligazione per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi (ciò vale sia per le sanzioni irrogate al defunto prima del suo decesso, e sia per quelle irrogate successivamente alla data del suo decesso).

Infine, altra questione riguarda il regime tributario, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi percepiti dagli eredi in relazione ai presupposti di imposta verificatisi in capo al defunto, e soggetti a tassazione per cassa. In questo caso, è previsto che, venuta meno la possibilità dell’imposizione in capo al defunto, i proventi vengano considerati redditi propri degli eredi che li percepiscono, ma sottoposti a tassazione con il regime agevolato della tassazione separata

 

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