Si parla in questo senso delle forme di coinvolgimento a titolo successorio di un soggetto nell’adempimento dell’obbligazione tributaria riferibile alla capacità contributiva manifestata da un altro soggetto. Il 1° problema da esaminare riguarda la dimensione sostanziale della successione d’imposta: innanzitutto va verificato se il debito tributario (ormai liquido ed esigibile) cada o no in successione secondo le ordinarie regole civilistiche oppure se dai principi regolanti il diritto tributario si possa ricavare un ostacolo alla trasmissione successoria del debito connesso ad un’espressione di capacità contributiva attribuibile al de cuius. La fattispecie tributaria non è influenzata dalla successione (che attiene invece all’obbligazione tributaria). La normativa tributaria non da molte regole per la successione del debito d’imposta, salvo precisare la natura solidale dell’obbligazione degli eredi nel pagamento delle imposte del defunto (65 1° DPR 600). Quest’ultima regola deroga alla disciplina civilistica (che prevede la responsabilità dell’erede in proporzione alla quota ereditaria, trovando conferma anche nella disciplina dell’imposta sulle successioni). Tuttavia, mancando un’espressa previsione della natura solidale dell’obbligazione come ad esempio l’IVA, il coerede deve ritenersi responsabile dell’adempimento del tributo in proporzione alla sua quota ereditaria. Il 2° problema riguarda l’efficacia dell’accettazione con beneficio d’inventario in relazione ai debiti d’imposta caduti in successione e in particolare se da tale accettazione beneficiata possa derivare una limitazione della responsabilità patrimoniale dell’erede ai beni caduti in  successione. per la dottrina il beneficio d’inventario rappresenta l’unico strumento per distinguere il patrimonio dell’erede dal patrimonio del de cuius (in presenza di debiti d’imposta superiori all’attivo successorio). L’adempimento da parte dell’erede dei debiti tributari del de cuius è un atto di carattere obbligatorio, mentre costituisce accettazione tacita il ricorso alla Commissione Tributaria verso l’avvio di accertamento del maggior valore notificato dall’amministrazione finanziaria e la successiva definizione per adesione dell’accertamento (in quanto questi atti non sono meramente conservativi). Rinuncia dell’eredità = preclude ogni adempimento (519cc). per quanto riguarda gli obblighi fiscali, il 65 DPR 600 prevede che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa sono prorogati di 6 mesi in favore degli eredi. Sussiste poi un controllo amministrativo in questo ambito: l’amministrazione finanziaria infatti conosce gli eredi del contribuente, per arrivare verso loro le iniziative inerenti la fase dell’attuazione amministrativa. Sempre il 65 dpr 600 prevede per gli eredi del contribuente un obbligo di comunicazione delle rispettive generalità al fisco. La legge però, se non si conoscono domicilio/residenza dell’erede, stabilisce che gli atti possano esser depositati presso l’ultimo domicilio del de cuius. Infine, per opinione comune il titolo esecutivo formato nei confronti del defunto è usabile per aggredire il patrimonio dell’erede.

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