La lite tributaria

Gli atti della finanza emanati nell’esercizio della potestà di accertamento, di riscossione e di irrogazione di sanzioni amministrative possono essere impugnati davanti al giudice tributario.

Il ricorso è l’atto introduttivo della lite tributaria, le cui parti sono, come attori, i soggetti passivi d’imposta (compreso il sostituto ed il responsabile d’imposta) e, come convenuta, l’amministrazione finanziaria, od altro ente impositore, e talora anche il concessionario della riscossione.

Gli atti che secondo la legge puntualizzano l’interesse a ricorrere sono:

per quanto riguarda l’accertamento: l’avviso di accertamento, l’avviso di liquidazione, gli atti relativi alle operazioni catastali, il diniego o la revoca di agevolazioni ed il rigetto delle domande di condono tributario;
per quanto riguarda la riscossione: l’iscrizione a ruolo e l’avviso di mora;
per l’irrogazione delle sanzioni: o l’avviso di accertamento dell’imposta che le liquida insieme all’imposta o l’avviso che le irroga autonomamente.

Qualora manchi o non sia stato notificato uno degli atti sopra elencati, il contribuente che abbia versato l’imposta e che ritenga di aver diritto al rimborso fa istanza all’ufficio competente entro i termini stabiliti dalla legge e, in mancanza, entro due anni dal pagamento o dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che sia stato notificato il provvedimento dell’ufficio tributario sulla stessa, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria provinciale entro il termine dell’ordinaria prescrizione decennale (2946 c.c.).

Gli atti generali, quelli cioè che si riferiscono ad una generalità di contribuenti, come l’atto istitutivo di un tributo locale, possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo secondo le regole della giustizia amministrativa; ma il giudice tributario può disapplicarli, anche se non impugnati, quando venga proposto ricorso contro uno degli atti di applicazione del tributo istituito.

Il processo penale tributario

Il processo può essere diretto o all’accertamento dell’insussistenza, totale o parziale, del debito d’imposta e di conseguenza alla pronuncia di illegittimità degli atti posti in essere o al semplice annullamento dell’atto indipendentemente da ogni giudizio di merito circa l’esistenza del rapporto.

La legge quando dispone che “ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” se interpretata letteralmente sembrerebbe dire che l’atto possa essere impugnato solo per motivi che non attengano al merito, all’esistenza ed alla misura del debito.

L’espressione si rileva inesatta perché non si può pensare che l’atto possa essere impugnato per mere illegittimità formali.

Pertanto con riguardo alla tipologia delle decisioni del giudice tributario va detto che esse possono essere:

di accertamento dell’esistenza del debito, sia sotto il profilo del fatto che del diritto;
di determinazione della base imponibile (c.d. decisioni estimative, anche esse di fatto e di diritto);
decisioni di annullamento dell’atto per “vizi formali” da cui il ricorrente ritiene che sia affetto l’atto impugnato;
decisioni di accertamento dei presupposti per la comminazione delle sanzioni e della loro misura.

La decisione del giudice di secondo grado circa la determinazione della sanzione pecuniaria è definitiva.

Per l’applicazione delle sanzioni penali esiste un processo penale tributario che si svolge secondo il codice di procedura penale.

Tale processo è del tutto autonomo dal processo tributario e questo dal primo.

 

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