La liquidazione rappresenta piĂą che una operazione straordinaria, una fase particolare della vita dell’impresa, caratterizzata dalla cessazione della gestione ordinaria, e dall’essere diretta alla conclusione di tutti i rapporti attivi e passivi che compongono l’azienda. La liquidazione può assumere le forme sia della liquidazione volontaria (ad opera dell’imprenditore) e sia di quella concorsuale (attraverso le procedure concorsuali del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa). Anche dalle operazioni di liquidazione possono derivare redditi per l’imprenditore.
Elemento comune sia della liquidazione volontarie che di quella concorsuale è anzitutto la separazione formale tra la fase della gestione ordinaria e quella della liquidazione. In merito, viene predisposto un conto economico per la frazione di tempo che va dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di inizio della liquidazione.
Per quanto riguarda la vera e propria fase della liquidazione, nella liquidazione volontaria si continuano ad applicare le normale regole tributarie. Mentre è del tutto diverso il regime fiscale nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa. In tal caso, il Curatore procederĂ alla determinazione unitaria dell’eventuale reddito maturato nell’interno arco di tempo in cui si è svolta la procedura concorsuale.
Del tutto particolari sono i criteri attraverso i quali viene calcolato il reddito in questi casi. Infatti, la legge prevede che il reddito è costituito dalla differenza tra il cd. residuo attivo e il patrimonio netto dell’impresa all’inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. In merito bisogna precisare che il patrimonio netto è nullo se l’ammontare delle passività è uguale o superiore a quelle delle attivitĂ .
Infine, bisogna aggiungere che l’imposta sul reddito così determinato, deve essere calcolata e versata direttamente dal Curatore se la procedura investe una societĂ soggetta all’IRES; in caso contrario (societĂ di persone o imprenditori individuali), il reddito deve esser comunicato ai soci della societĂ , o all’imprenditore individuale medesimo, affinchĂ© possano inserirlo tra i propri redditi, ai fini IRPEF, nella dichiarazione relativa all’anno in cui la procedura si è conclusa.