Nella struttura della fattispecie tributaria statica si possono distinguere alcuni elementi essenziali: il 1° è il cosiddetto “presupposto d’imposta”: costituisce il risultato della giuridicizzazione del fatto economico alla base del tributo. In pratica nella disciplina del presupposto il legislatore trasforma in una norma giuridica l’oggetto economico del tributo (determinando regole individuative, modalità di tassazione, collegamento del presupposto a un soggetto: da cui imposte personali dove il prelievo tributario avviene considerando la complessiva situazione personale del soggetto passivo e reali dove è colpita la manifestazione della capacità giuridica in quanto tale senza contare della situazione soggettiva del debitore dell’imposta). Dalla struttura legale del presupposto dipende la classificazione delle imposte in dirette (colpiscono il possesso di un reddito o la titolarità di un patrimonio) e indirette (rappresentate da ogni altra imposta in cui la capacità contributiva è desumibile indirettamente con atti negoziali o consumi). Sempre dal presupposto abbiamo imposte periodiche (colpiscono la forza economica espressa in un periodo temporale)e d’atto (colpiscono la forza economica espressa in un certo atto giuridico o economico). Sempre dal presupposto abbiamo imposte su base territoriale o mondiale.
Altro elemento essenziale della fattispecie è la disciplina della “base imponibile”: essa ricorre in tutti i casi in cui l’oggetto economico definito nel presupposto non si presenti in una somma di denaro e richieda un’attività di stima. In tal caso la legge fornisce strumenti di valutazione del peso economico del presupposto selezionando regole tecniche rispondenti allo scopo voluto dalla legge fino a trasformarle in norme giuridiche caratterizzate dai tratti peculiari della generalità/astrattezza propri del metodo giuridico. Ora la distinzione tra disciplina del presupposto e quella della base imponibile non è sempre netta.
Altro elemento essenziale della fattispecie è la disciplina del “soggetto cui si imputano gli effetti della fattispecie”. Questa disciplina riguarda le caratteristiche proprie del soggetto cui vengono a imputarsi effetti attivi e passivi del rapporto obbligatorio nascente dal meccanismo applicativo del tributo. Ci sono dei casi in cui la disciplina del tributo richiede strutturalmente la regolamentazione dei soggetti cui devono darsi gli effetti obbligatori: da qui le cosiddette “imposte personali” (in cui la capacità contributiva contemplata come oggetto del prelievo è collegata al soggetto, per cui il relativo prelievo deve commisurarsi alla situazione personale o familiare)
Altro elemento essenziale della fattispecie attiene alla “misura della ricchezza prelevata”: questa deve essere determinata dalla legge e quest’ultima potrà prevedere il tributo in una misura fissa (es. imposta di bollo)ovvero potrà individuare in una quota della base imponibile l’importo del prelievo: la c.d.”aliquota” (che potrà essere proporzionale per cui non varierà col modificarsi della base imponibile; progressiva per cui aumenterà con l’aumentare della base imponibile. La progressività potrà essere “a scaglioni aggiuntivi” dove la base imponibile è suddivisa in scaglioni su ciascuno dei quali si applica un’aliquota crescente ovvero “continua” laddove su tutta la base imponibile è applicata l’unica aliquota corrispondente allo scaglione d’ammontare più elevato). Infine c’è l’aliquota regressiva per cui diminuirà con l’aumentare della base imponibile). La Costituzione al 53 esprime preferenza per un’impostazione progressiva (ritenendola maggiormente perequativa ex 3).