Come detto in precedenza, l’IRPEF e l’IRES sono imposte “uniche”, in quanto la loro base imponibile è costituita dal reddito complessivo dei relativi soggetti passivi, e quindi dalla somma di tutti i redditi da essi conseguiti nel corso del periodo d’imposta. Questa regola però subisce delle deroghe nella speciale disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata, e nel trattamento riservato ai soggetti non residenti. Comunque, della disciplina generale della base imponibile occorre sottolineare alcuni aspetti:
- Il primo aspetto consiste nel fatto che dalla base imponibile sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alia fonte a titolo d’impresa o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte e quelli soggetti ad imposta sostitutiva è necessario dire che sono forme di prelievo proporzionale, che differiscono tra loro per il fatto dell’essere operate da altro soggetto (le ritenute alla fonte) o dallo stesso contribuente (le imposte sostitutive);
- Altro aspetto da analizzare riguarda il fatto che possono concorrere a determinare la base imponibile anche le risultanze negative delle singole fonti reddituali. Infatti, ai fini dell’IRPEF è previsto che nel calcolo della base imponibile possano essere detratte le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa commerciale o dall’esercizio di arti e professioni; le medesime regole valgono, in sede IRES, per gli Enti non commerciali residenti;
•        Ultimo aspetto riguarda le regole speciali previste per il trattamento fiscale degli utili distribuiti da soggetti passivi dell’IRES, ossia i dividendi. Infatti, questi proventi nonostante costituiscono redditi propri del socio, sono giĂ stati sottoposti a tassazione (con IRES) in capo alla SocietĂ che li ha distribuiti; e in tutti gli ordinamenti si sente l’esigenza di introdurre misure volte a contenere il fenomeno della cd. doppia {o pluri) tassazione economica degli utili societari.
A tal fine, sono state da tempo applicate soluzioni di diverso tipo. Tra le soluzioni di maggiore applicazione ricordiamo quella della cd. imputazione (ossia il riconoscimento al socio della possibilitĂ di detrarre dalla propria imposta, in tutto o in parte, l’imposta giĂ pagata dalla societĂ distributrice sul reddito medesimo), e della esenzione (totale o parziale) dei dividendi medesimi dall’imposizione in capo al socio, in quanto giĂ tassati in capo alla SocietĂ . Nel nostro ordinamento per molti decenni è stato applicato il principio dell’imputazione, che consisteva nel riconoscimento al socio di un credito d’imposta, corrispondente all’imposta pagata dalla societĂ distributrice. Questo sistema però è stato abbandonato in favore del principio della esenzione. Quindi la disciplina vigente prevede:
- Che gli utili distribuiti da societĂ ed Enti commerciali residenti, quando sono percepiti da altri soggetti passivi IRES del medesimo tipo, non concorrono a formare il reddito per il 95% del relativo ammontare (gli utili in tal caso godono di una sostanziale esenzione da una nuova tassazione in capo al socio);
- Che gli utili, quando sono conseguiti da soci qualificati, o imprenditori e persone fisiche, concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti medesimi solo nella misura del 40% del relativo ammontare.