Una disciplina molto semplificata è stata infine prevista per le imprese minori. Sono considerate tali quelle imprese gestite da imprenditori individuali o da società commerciali di persone e che nell’anno precedente abbiano realizzato un volume d’affari non superiore ai 600 milioni di lire (circa 310.000 euro) per le imprese aventi oggetto prestazioni di servizi, e 1 miliardo di lire (circa 516.000 euro) per quelle aventi per oggetto altre attività.
Questa disciplina prevede una sensibile semplificazione degli obblighi contabili che devono esser osservati, e regole particolari per la determinazione del reddito. Si tratta di un regime facoltativo, in quanto agli imprenditori è consentito optare, ma con effetti vincolanti per almeno 3 anni, per il regime ordinario.
La differenza principale tra questo particolare regime e quello ordinario, consiste nel fatto che per queste imprese non operano né il principio di derivazione, né quello di imputazione, ma soltanto i principi di inerenza e di competenza, in quanto il reddito si determina per differenza tra i ricavi conseguiti e le spese sostenute, aumentata (o diminuita) dalle plusvalenze e minusvalenze, e dalle sopravvenienze attive e passive.
Ulteriori semplificazioni sono previste per le cosiddette imprese minime, con volume d’affari inferiore ai 50 milioni di lire (circa 26.000 euro).