E’ innanzitutto sanzionata penalmente l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, quando l’ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a 50 ml. di lire. E’ da notare che viene dato rilievo penale all’omissione della dichiarazione, non quando l’ammontare dell’imponibile supera una data soglia, ma quando i valori attivi non dichiarati superano la soglia minima. Due sono pertanto gli elementi costitutivi del reato: l’omessa presentazione della dichiarazione e il fatto che gli elementi non dichiarati superino un certa entità . Ora nel caso di omessa dichiarazione abbiamo che:
– se l’importo non dichiarato è superiore a 100 ml. si applicano congiuntamente la pena dell’arresto e dell’ammenda; il reato quindi non è oblazionabile (l’arresto va da tre mesi a due anni e l’ammenda da 10 a 20 ml.)
– se l’ammontare non dichiarato è superiore a 50, ma non a 100 ml., la pena è disgiuntamente, l’arresto o l’ammenda (arresto fino a 2 anni a ammenda fino a 5 ml.); il reato quindi è oblazionabile.
Non si considera omessa:
– la dichiarazione presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine prescritto;
– la dichiarazione presentata ad un ufficio incompetente;
– la dichiarazione non sottoscritta;
– la dichiarazione non redatta su uno stampato conforme al modello ministeriale.