Anche i lavoratori autonomi sono gravati da obblighi contabili ed anche tra i lavoratori autonomi dobbiamo distinguere quelli in contabilità ordinaria dai minori. I lavoratori autonomi che percepiscono compensi superiori ad un dato ammontare, sono soggetti al regime di contabilità ordinaria, tale regime comporta:
1) la tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti; nel primo registro devono essere indicate le somme percepite;
2) le indicazioni degli incassi e delle spese devono essere integrate dall’annotazione delle movimentazioni finanziarie inerenti all’esercizio dell’arte o della professione, collegate alle movimentazioni di un apposito c/c bancario, utilizzato soltanto per i movimenti finanziari relativi all’attività di lavoro autonomo, e i movimenti di tale conto devono essere annotati nei registri;
3) la tenuta dei registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
4) la tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
5) la tenuta del registro dei compensi a terzi, cioè a lavoratori non dipendenti, che collaborano in veste di lavoratori autonomi.
I lavoratori autonomi che realizzano entrate inferiori ad una certa soglia sono anch’essi soggetti ad obblighi contabili semplificati. Essi possono optare tra contabilità ordinaria o semplificata. I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono limitarsi a tenere un unico registro per gli incassi e i pagamenti, valido sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette. Non sono obbligati ad istituire il conto bancario utilizzato solo per la professione. Non devono tenere il libro dei cespiti ammortizzabili e dei compensi a terzi. Anche per loro come per le imprese minori, vi sono coefficienti presuntivi per il controllo delle dichiarazioni.