Che cosa vuol dire “capacità contributiva”?
La portata cambia a seconda che si consideri tale principio come norma programmatica o come norma precettiva.
Come norma programmatica, basta ricordare il dibattito politico ancora aperto circa la costituzionalità di un’imposta patrimoniale per rendersi conto dei margini di discrezionalità politica che quel principio lascia al legislatore: “capacità contributiva” è quella ritenuta tale dal legislatore.
Secondo alcuni infatti l’imposta patrimoniale è l’attuazione ideale del 53 Cost., essendo il patrimonio una manifestazione diretta, primaria, di capacità contributiva; secondo altri un’imposta sul patrimonio sarebbe incostituzionale potendo intaccare le fonti produttive di reddito e risolversi, soprattutto per i patrimoni infruttiferi, in una lenta espropriazione dei beni tassati.
In verità il 53 sembra dare una più precisa indicazione programmatica quando al secondo comma prescrive che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Un tale sistema, non potendo tutte le imposte essere progressive in quanto la progressività tecnicamente si addice solo ad alcune di esse, dovrebbe fondarsi principalmente su quelle imposte che per la loro natura tecnica si prestano ad un meccanismo di aliquote progressive.
Per il resto il 53 vincola il legislatore solo nel senso che gli restringe il campo di discrezionalità, impedendogli di tipizzare come presupposti d’imposta certi comportamenti sociali che, di per sé, non sono manifestazione di ricchezza, di forza economica: ciò che era accaduto con l’imposta sui celibi.