I civilisti distinguono tra negozio nullo e negozio annullabile. Negozio nullo è quello che nullum producit effectum; annullabile è il negozio precariamente efficace. Nel diritto amministrativo, il provvedimento viziato si dice illegittimo; provvedimento nullo è espressione impropria per designare il provvedimento precariamente efficace, suscettibile di eliminazione (ossia annullabile).
Nel diritto tributario, valgono gli schemi del diritto amministrativo, con questa sola particolarità: non essendovi, almeno di regola, atti discrezionali, e non essendo configurabile un merito dell’atto, non si danno vizi di merito, ne vizi di eccesso di potere; ogni possibile vizio dell’atto d’imposizione è un vizio di violazione di legge. Si può distinguere, per gli atti d’imposizione, tra vizi di contenuto e vizi di forma. I primi riguardano la parte dispositiva dell’atto, e sono costituiti da violazioni delle norme tributarie sostanziali; vizi formali sono tutti gli altri (di motivazione, incompetenza).
Nel diritto amministrativo, in generale, ed in quello tributario in particolare, non è positivamente stabilito un criterio preciso per discernere i vizi innocui (che generano solamente la irregolarità dell’atto) dai vizi invalidanti. La giurisprudenza segue un criterio empirico; giudica cioè di volta in volta se il vizio è tanto grave da essere invalidante.