Il legislatore, quando deve definire un fenomeno economico da considerare come espressione di capacità contributiva, può trovarsi di fronte un fatto disciplinato solo da regole non giuridiche o da norme extratributarie (in questo caso il legislatore opera una giuridicizzazione del fenomeno economico, trasformando il fatto dell’economia in una specie giuridica, suscettibile di essere applicata in una serie indefinita di casi.
Per raggiungere tal risultato bisogna descrivere il fenomeno, usando regole definitorie di carattere empirico o desunte da principi non giuridici comunemente accettati, per consentire all’interprete di valorizzare tali elementi nella costruzione della portata precettiva della norma) ovvero da norme tributarie attinenti a tributi diversi da quello oggetto di regolamentazione (in questo caso il legislatore disciplina la fattispecie facendo ricorso a nozioni o istituti già disciplinati in altri campi del diritto. in questo caso l’attività interpretativa sarà guidata da scelte legislative, che potranno prevedere un semplice rinvio alla normativa extratributaria con conseguente applicabilità dell’istituto extratributario, ovvero da una ridefinizione cioè una disciplina specifica ai fini impositivi che partendo dalla definizione del diritto comune, ne adatta la portata alle esigenze proprie della sistematica impositiva. La natura speciale della norma tributaria impone la prevalenza della previsione derogatoria rispetto a quella generale nei limiti della portata assegnata dal legislatore).