Il superamento delle forme
Le tecniche attraverso le quali si può pervenire a tassare le fattispecie elusive sono due: la prima consiste nell’interpretare la norma elusa in modo da applicarla anche a fattispecie che essa formalmente non prevede; la seconda consiste nell’interpretare e ricostruire i negozi giuridici elusivi in modo da far emergere, di la dall’apparenza formale ed esteriore, il vero affare e il vero negozio posto in essere dalle parti. Viene così operata una riqualificazione del negozio ovvero un superamento della forma.
L’interpello
Per ovviare allo stato di incertezza in cui possono trovarsi gli operatori economici i quali, proponendosi di porre in essere un’operazione, hanno motivo di ritenere che il fisco la consideri elusiva, è stato istituito uno speciale procedimento, con il quale i contribuenti possono interpellare l’amministrazione finanziaria e conoscerne preventivamente il giudizio in ordine ad una determinata operazione.
I contribuenti possono interpellare l’amm. finanziaria in ordine all’applicazione delle seguenti norme: operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitali; in caso di interposizione di persona i redditi sono imputati al titolare effettivo e non a quello apparente; sulla qualificazione di determinare spese come spese di rappresentanza ovvero di pubblicità e propaganda.
La procedura di interpello è così articolata: il contribuente, quando sta per porre in essere un comportamento che potrebbe dar luogo all’applicazione di una delle citate norme antielusive, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata; in caso di mancata risposta della direzione generale, o di risposta alla quale il contribuente non intende uniformarsi, è dato al contribuente il diritto di richiedere il parere del “comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive”; la mancata risposta da parte del comitato consultivo entro 60 gg. dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori 60 gg. da una formale diffida ad adempiere, equivale a silenzio-assenso.