Va tenuta distinta dalla sostituzione d’imposta o sostituzione in senso proprio, la sostituzione a titolo di acconto o sostituzione impropria. L’analisi dei rapporti tra i 3 soggetti implicati nel fenomeno porta ai seguenti rilievi:

a) il sostituto è obbligato verso il fisco non per l’obbligazione d’imposta vera e propria, commisurata al presupposto, ma per un versamento commisurato alle ritenute che viene fatto coincidere in certi casi (lavoro dipendente), con l’imposta che sarebbe dovuta su quei redditi se fossero gli unici del sostituito;

b) tra sostituto e sostituito vi è un rapporto di rivalsa, ossia il sostituto, nel momento in cui corrisponde le somme soggette a ritenuta, ha diritto di trattenerne una quota;

c) il sostituito, nei confronti del fisco, non ha alcun obbligo od obbligazione, ma per il fatto di subire la ritenuta acquista il diritto di dedurre, dall’imposta globalmente dovuta, l’importo delle ritenute subite. Tale diritto viene acquisito per il solo fatto di aver subito le ritenute, indipendentemente dal fatto che il sostituto adempia o no l’obbligo di versamento.

Se il sostituto opera la ritenuta, ma non versa, il sostituito acquista ugualmente una sorta di credito verso il fisco; questo rapporto sostituito-fisco è indipendente dal rapporto sostituto-fisco; se il fisco non riceve il versamento, esso può agire solo nei confronti del sostituto.

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