Il responsabile d’imposta

Viene denominato responsabile d’imposta una particolare figura di debitore del tributo, al quale le legge addossa l’obbligazione tributaria in solido con l’obbligato principale; ciò che distingue il responsabile d’imposta, dall’ordinaria figura di coobbligato in solido, è la circostanza che la fattispecie della sua responsabilità non è la sua partecipazione al presupposto dell’imposta, ma la realizzazione di una fattispecie ulteriore e diversa. L’obbligazione del responsabile, in tanto esiste, in quanto esiste quella principale; si dice, perciò, che il responsabile è un coobbligato dipendente in contrapposizione all’istituto della solidarietà ordinaria o paritaria.

Ecco due esempi di questa particolare figura:

a) i nuovi possessori di immobili, divenuti proprietari o titolari di altri diritti reali, sono responsabili d’imposta; rispondono cioè in solido con i precedenti possessori dell’ILOR;

b) le aziende di credito che rilascino fideiussione ai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto che conseguono rimborsi d’imposta, rispondono insieme con il garantito, dell’obbligo di restituire al fisco le somme indebitamente rimborsate.

Il responsabile limitato ed i terzi

Vi sono casi, nei quali risponde del debito d’imposta un soggetto diverso da colui che ne realizza il presupposto e ne risponde non con tutto il suo patrimonio, ma soltanto con un determinato bene; lo si è denominato perciò responsabile limitato.

A) in un primo gruppo di casi la posizione del terzo è un riflesso della disciplina dei privilegi speciali. Quando il credito d’imposta è garantito da privilegio speciale sui beni ai quali il tributo si riferisce, il privilegio importa il diritto di seguito; il bene continua ad essere gravato dal privilegio anche se viene trasferito a terzi; i terzi assumono così la veste di responsabile (limitatamente a quel bene che può essere espropriato per soddisfare il credito d’imposta). Secondo la giurisprudenza l’azione del fisco nei confronti del terzo può essere esercitata solo dopo che è stata infruttuosamente esperita l’azione esecutiva nei confronti dell’obbligato principale; la responsabilità del terzo quindi viene detta sussidiaria.

B) in un altro gruppo di ipotesi, la responsabilità del terzo è un riflesso di norme in materia di pignoramento; una prima ipotesi si ha in caso di cessione d’azienda; avviata l’esecuzione nei confronti di chi sia stato titolare di azienda, e l’abbia ceduta, l’esattore può sottoporre a pignoramento i beni mobili e le merci dell’azienda ceduta. Un’altra concerne i beni mobili rinvenuti nella casa di abitazione del contribuente; contro il pignoramento di tali beni non possono proporre opposizione di terzo il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del contribuente e dei coobbligati. Infine, i frutti degli immobili del debitore, soggetti a privilegio, possono essere espropriati, nelle forme dell’espropriazione presso il debitore, anche se l’immobile è affittato (quindi anche se i frutti appartengono all’affittuario). In questo secondo gruppo di ipotesi, l’esecuzione si svolge sulla base dell’atto di imposizione e dell’iscrizione a ruolo del debitore d’imposta, il terzo, quindi, subisce l’esecuzione forzata per l’attuazione d’un debito altrui senza essere soggetto passivo del processo esecutivo.

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