Il ravvedimento operoso è un trattamento premiale a favore del contribuente, il quale pur avendo commesso una violazione, operi spontaneamente per rimediarvi attraverso la regolarizzazione degli adempimenti omessi ovvero irregolarmente effettuati. Il ravvedimento deve essere fatto prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Il ravvedimento dà luogo a riduzione della sanzione da un dodicesimo a un decimo del minimo edittale.
Le sanzioni sono irrogate dallo stesso ufficio o ente competente in ordine all’accertamento del tributo le cui violazioni si riferiscono. L’ufficio notifica al trasgressore un atto di contestazione (che indica a pena di nullità fatti contestati, elementi probatori, norme applicate, criteri che vuole seguire per determinare la misura delle sanzioni, minimi edittali previsti da legge per le singole violazioni). Se la motivazione si riferisce ad altro fatto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, ex “Statuto” questo fatto deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Notificato l’atto, il trasgressore e i soggetti coobbligati in solido possono entro 60gg definire la controversia pagando un importo pari a un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ogni tributo. Se non fanno ciò, possono produrre deduzioni difensive entro 60 giorni dalla notifica: in questo caso è sospesa l’efficacia dell’atto e l’ufficio nel termine di decadenza della presentazione delle deduzioni, se lo ritiene irroga le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni stesse. Se mancano deduzioni difensive e di estinzione della violazione con pagamento, l’atto di contestazione è considerato provvedimento di irrogazione (quindi impugnabile davanti Commissione tributaria competente entro 60 giorni dalla notificazione). Nel caso invece di sanzioni “collegate al recupero del tributo”, gli uffici procedono all’irrogazione delle sanzioni senza previa contestazione, unitamente all’atto d’accertamento o rettifica avente ad oggetto i tributi a cui le violazioni si riferiscono. Decadenza dell’azione amministrativa di irrogazione della sanzione: 5° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (art 20) o nel diverso termine previsto dai tributi singoli