Esso attiene al rapporto causale che deve sussistere tra le componenti del reddito e l’esercizio dell’attività dell’impresa: implica che tutti i componenti del reddito (positivi e negativi) devono inerire all’esercizio dell’attività d’impresa e non si devono porre in un semplice rapporto di occasionale riferibilità soggettive all’impresa stessa o costituire una mera erogazione di reddito. Con il T.U. 4021, l’inerenza veniva vista come un requisito dei soli componenti negativi di reddito e letta in chiave essenzialmente “fisica” cioè come il collegamento fisico tra costo e produzione del reddito. Il vero segnale di rottura è col DPR 597/1973 che non richiama più espressamente il concetto d’inerenza con una norma specifica, tanto da spingere alcuni autori a ipotizzare che questo principio fosse stato soppresso. Anche il T.U del 1986, che attualmente è in vigore, non parla più di inerenza; tuttavia pur mancando uno specifico riferimento normativo, questa regola è ancora presente nella determinazione del reddito d’impresa, in quanto implicitamente desumibile dalla nozione stessa di tale reddito. Ex 55 TUIR: “il reddito d’impresa è quello derivante dall’esercizio di imprese commerciali”, quindi tutti i componenti reddituali, perchè possano entrar a far parte del reddito d’impresa, devono essere inerenti all’attività d’impresa, quindi ci deve essere un collegamento oggettivo tra componente economico e esercizio dell’attività imprenditoriale, per effetto di un rapporto di causa ad effetto (il collegamento è da intendersi in senso economico cioè come riferibilità del fatto di gestione al tipo di attività svolta dall’impresa e in senso giuridico). Questo principio, anche se non previsto, è quindi il concetto che anima l’imputazione di tutti i componenti economici alla formazione del reddito imponibile. Il principio di inerenza trova di solito maggiori problemi quando deve esser applicato ai componenti negativi, in quanto nella pratica è frequente la tendenza da parte dei contribuenti a dedurre costi che non sono inerenti all’attività dell’impresa, ma che riguardano la loro sfera personale. Ci sono tuttavia in dottrina e giurisprudenza problematiche ancora dibattute circa l’applicazione del principio: uno dei problemi maggiori è quello della verifica dell’inerenza in relazione ad alcuni costi che, anche se regolarmente documentati, appaiono “sproporzionati” rispetto ad altri fattori economici dell’impresa: questa possibilità è stata spesso riconosciuta dalla Cassa., ma si tratta di un approccio discutibile in quanto l’eccessività del costo non può esser prova della mancanza di inerenza.