Il periodo d’imposta consiste nel periodo temporale durante il quale si verificano le vicende economiche che determinano i redditi soggetti alla tassazione. Esso è rappresentato dall’anno solare per le persone fisiche, e dal periodo di gestione della Società o Ente per i soggetti passivi dell’IRES. La legge aggiunge che a ciascun periodo d’imposta corrisponde “un’obbligazione tributaria autonoma”, nel senso che i redditi maturati in un determinato periodo d’imposta non può esser influenzato dalle vicende positive o negative dei periodi d’imposta precedenti o successivi. Questa regola, tuttavia conosce delle deroghe, rappresentate dal riporto delle perdite d’impresa nei successivi esercizi e dalla tassazione separata di alcuni redditi delle persone fisiche.
Il riporto delle perdite consiste nella possibilità che i risultati negativi derivanti dall’esercizio di impresa da parte delle persone fisiche, vengano detratti dai redditi d’impresa degli esercizi successivi; la detrazione non può essere superiore ad un quinto.
Diversa è la tassazione separata che ha come fine quello di limitare le conseguenze penalizzanti della progressività dell’imposta nei confronti dei redditi che derivano da fattori pluriennali, nonostante siano stati conseguiti in un dato periodo d’imposta (ad esempio, le indennità di fine rapporto); proprio per questa loro particolarità, meritano un trattamento di favore, distinto dai normali redditi. Questo particolare regime opera solo nel campo dell’IRPEF, perché solo in questo ambito esiste l’imposizione progressiva. Questa disciplina può essere applicata ai soli casi previsti tassativamente dalla legge. In poche parole, la tassazione separata consiste nell’assoggettamento dei relativi redditi ad una tassazione proporzionale invece che progressiva, ma con una aliquota che deve essere determinata, caso per caso, secondo i criteri fissati dalla stessa legge.