A) Circa il tempo del pagamento delle somme iscritte a ruolo, assume rilevanza la distinzione tra le diverse specie di ruoli.
B) Le imposte iscritte nei ruoli principali e suppletivi possono essere riscosse in dieci rate, se l’amministrazione lo consente. Il Ministro delle finanze può consentire la rateazione in 5 rate per le imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari nei confronti dei soggetti per i quali sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive, nonché nei confronti di soggetti che svolgono un servizio pubblico essenziale e nei confronti di enti territoriali.
C) Il giorno effettivo di scadenza non è il giorno 10 del mese, ma il 18, perché alla norma che fissa la scadenza al giorno 10 si sovrappone quella per cui il pagamento deve essere effettuato presso la sede dell’esattoria entro 8 gg. Dalla scadenza. Decorso il termine utile per il pagamento, si rende dovuta una indennità do mora pari al 2% della somma non pagata, se il pagamento avviene nei 3 giorni successivi alla scadenza (entro il 21); l’indennità sale al 6% se il pagamento è successivo al giorno 21.
D) Il pagamento può essere parziale e deve avvenire in contanti o con cedole del debito pubblico ovvero con altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Una singolare forma di datio in solutum è l’assolvimento del tributo mediante cessione allo Stato dei beni d’interesse storico od artistico, sottoposti a speciale tutela.