Ex 12 del d. lgs 472 chi con una sola azione/omissione viola diverse disposizioni anche relativi a tributi diversi ovvero commette (anche con più azioni/omissioni) diverse violazioni formali della stessa disposizione, è punito con la sanzione più grave aumentata da ¼ fino al doppio. Si ha quindi l’applicazione del cumulo giuridico in luogo della regola che vorrebbe il cumulo materiale. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base è aumentata di 1/5. Oltre ciò, quando violazioni della stessa indole si riferiscono a più periodi d’imposta, la sanzione base è aumentata dalla metà fino al triplo. Oltre ciò, se in tempi diversi sono state commesse più violazioni che pregiudichino la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (quindi nel caso di continuazione) si applica la sanzione più grave, aumentata da ¼ al doppio. Con il 9 d.lgs. 472 si è fissata la disciplina del concorso di persone: questa si ha quando più persone concorrono in una violazione, in questo caso ogni persona soggiace alla pena disposta per la violazione. Se però la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito a uno dei responsabili libera gli altri salvo il diritto di regresso. Sembra ex 11 applicabile il concorso in ordine a violazione colpose: infatti prevede l’11 che ci siano violazioni diverse a fronte di cui siano applicate sanzioni diverse.
Infine, il concorso si verifica:
1) pluralità di agenti;
2) realizzazione dell’elemento oggettivo dell’illecito;
3) contributo causale di ogni concorrente al verificarsi dell’evento;
4) volontà di cooperare o contribuire alla realizzazione dell’evento.
Ex 10 è punibile l’autore mediato (colui che con violenza, minaccia, inducendo altri in errore, usando persona incapace di intendere volere, determina la commissione di una violazione. Ne risponde in luogo dell’autore materiale).