Nello schema normale dei tributi, sono i soggetti che la fattispecie individua come titolari del fatto economico assunto a presupposto dell’imposta, determinando i migliori moduli di collegamento. Alla titolarità passiva dell’obbligazione corrisponde la soggezione ai poteri connessi all’attuazione della norma tributaria, nonché anche la responsabilità patrimoniale (2740 cc)nell’adempimento del debito d’imposta, per cui il soggetto passivo è chiamato a rispondere al pagamento del tributo con ogni bene presente/futuro. Gli istituti soggettivi usati dalla norma tributaria sono quelli propri del diritto comune, salvo poi la deroga possibile ad un sistema di integrale rinvio alla normativa presupposta, mediante regole specifiche destinate a realizzare certe finalità fiscali. La norma tributaria propone alcune figure soggettive non previste dall’ordinamento comune, con ciò prevedendo istituti propri di diritto tributario. In alcuni casi si attribuisce soggettività ad istituti che non hanno tale soggettività nel diritto comune, derogandosi in modo espresso rispetto alla base civilista. Il soggetto passivo è indicato come “contribuente”, per sottolineare la differenza rispetto ad altri soggetti coinvolti nell’attuazione della norma tributaria, ma non titolari del fatto economico assunto dalla legge a presupposto dell’imposta.