Il problema dei rapporti tra il processo penale e quello tributario sorge in tutti i casi in cui i due processi abbiano ad oggetto gli stessi fatti, e si deve quindi stabilire se le relative controversie devono o meno essere omogeneamente risolte. Nell’ordinamento italiano, tale questione si è sempre posta nel campo delle accise (imposte di fabbricazione, dazi doganali, ecc.) e in quello delle imposte dirette e dell’IVA. Infatti, solo in questi settori l’evasione è punita anche penalmente; mentre non esistono ipotesi di comportamenti sanzionati penalmente per l’evasione in materia di imposte sui trasferimenti o di tributi locali. Il legislatore ha dato risposte differenti al problema in ordine ai due settori.
Per il campo delle accise (nel quale l’evasione penalmente sanzionata si concretizza nei reati di contrabbando), il problema trova la sua soluzione nella previsione normativa che dispone la devoluzione al giudice penale anche del compito di risolvere la relativa controversia tributaria.
Mentre, nel campo delle imposte dirette e dell’IVA, qui la questione presenta molteplici aspetti, in quanto non è mai apparsa praticabile la devoluzione ad un medesimo giudice del compito di risolvere al tempo stesso le questioni tributarie e quelle penali. In origine, era prevista la subordinazione dell’azione penale ala preliminare definizione del processo tributario. Questo sistema però è risultato contrastante con l’esigenza di equitĂ dell’intervento sanzionatorio penale.
Appunto per questo che a partire dal 1982, il rapporto tra le due possibili iniziative processuali è stato definito di doppio binario e di tendenziale reciproca autonomia. In particolare, il decreto legislativo n. 70/2000 dispone che il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono esser sospesi per la pendenza del processo penale avente ad oggetto gli stessi fatti. Alla luce di questo, al giudicato tributario antecedente la conclusione del processo penale non si può attribuire alcuna efficacia vincolante per il giudice penale.
Pertanto, il giudicato tributario sarĂ liberamente valutabile dal giudice penale. Invece, per quanto attiene alla rilevanza del giudicato penale in sede di processo tributario, essa è oggi regolata dal c.p.p. (art. 654 c.p.p.). il quale subordina l’efficacia vincolante del giudicato penale a diversi limiti. In particolar modo, la legge prevede che il giudicato penale abbia efficacia vincolante solo nei confronti dell’imputato e della parte civile che si sia costituita o sia intervenuta nel processo.
Esso quindi, può avere valore vincolante nel processo tributario solo se l’Amministrazione finanziaria ha partecipato al processo penale in veste di parte civile.