Anche i crediti tributari rientrano nel campo dei diritti del contribuente. Questi, però differiscono dai diritti a deduzioni e detrazioni per essere connessi a vere e proprie posizione debitorie a carico dell’Amministrazione finanziaria. I crediti tributari possono suddividersi in 3 sottocategorie: crediti da dichiarazione, crediti per restituzione, e crediti da indebito.

I crediti da dichiarazione hanno ad oggetto le eccedenze attive derivanti dagli acconti pagati, dai crediti d’imposta, ecc. Questi crediti sono detti da dichiarazione, in quanto il loro presupposto è la presentazione della dichiarazione annuale. La legge prevede per i crediti da dichiarazione che il contribuente possa chiederne l’adempimento nella dichiarazione annuale, oppure scegliere per l’imputazione dell’eccedenza in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. Nel campo dell’IVA questa seconda soluzione è la regola, in quanto la possibilitĂ  di chiedere il rimborso è prevista solo in alcune ipotesi.

I crediti per restituzione sono quelli aventi ad oggetto somme che erano dovute in base alla situazione esistente al momento del pagamento, ma per le quali la legge prevede la restituzione nel caso in cui si verificano eventi che fanno venir meno il fondamento che legittimava il pagamento medesimo. Esempi di crediti per restituzione sono riscontrabili in diverse ipotesi, come quella relativa alla restituzione dell’imposta di successione pagata quando si sia verificato un cambiamento della devoluzione ereditaria.

La legge prevede che la restituzione deve essere richiesta dal contribuente, a pena di decadenza, entro 3 anni dal giorno in cui è sorto il diritto alla restituzione. In certe ipotesi (ad esempio, per le somme provvisoriamente riscuotibili dall’Amministrazione in pendenza di giudizio, in caso di sentenza a favore del contribuente) è previsto il rimborso d’ufficio, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, delle somme eccedenti quelle provvisoriamente riscuotibili nei vari gradi di giudizio.

/ crediti do indebito sono quelli relativi al recupero delle somme versate in piĂą per errori di fatto o di diritto, commessi sia dal contribuente che dall’Amministrazione finanziaria. La disciplina che regola questi tipi di crediti è abbastanza simile a quella contenuta nel ce. e che regola l’indebito oggettivo. Tuttavia, le norme tributarie si allontanano dalla disciplina civilistica per il fatto che:

Il rimborso deve essere richiesto entro termini di decadenza (anziché di prescrizione) nettamente più brevi rispetto al termine decennale previsto dal ce;
Nei casi di indebito dovuto ad errori contenuti in atti di accertamento o di riscossione, il rimborso non può essere chiesto ed ottenuto quando gli atti medesimi non siano stati tempestivamente impugnati dinanzi al giudice tributario.

Le opzioni

Nel campo delle opzioni, bisogna dire che la legge attribuisce al contribuente la facoltĂ  di scegliere tra diverse discipline tributarie di uno stesso fatto. Vi sono diversi esempi di opzioni previste dalle norme tributarie. Ad esempio, nel campo dell’IRES, è consentito alle s.r.l. a ristretta base proprietaria di optare per il regime della trasparenza fiscale, oppure è consentito ai gruppi di societĂ  di optare per il consolidato nazionale o per il consolidato mondiale.

 

Lascia un commento