Bisogna distinguere l’aspetto doganale (in questo senso l’esportazione va collegata con la materiale uscita dei beni dal territorio UE) dall’aspetto fiscale (in questo senso non basta l’invio dei beni fuori dai confini UE, ma è necessaria anche la sussistenza della qualificazione giur dell’operazione come “cessione”: questa definizione è applicabile alle esportazioni definitive, rimanendo quindi escluse quelle temporanee).
Cessioni all’esportazione
Le cessioni di beni fuori dal territorio nazionale sono operazioni non imponibili, perchè dirette al consumo estero. Le consegne di beni destinati a Paesi extracomunitari sono “cessioni all’esportazione” (8 dec. IVA), mentre quelle destinate in altri Paesi UE sono “cessioni intracomunitarie non imponibili” (DL 331/1993). Queste ultime, per poter realmente verificarsi che vadano fuori UE, devono esser accompagnate dal DAU (Documento amministrativo unico) che è il “documento doganale di esportazione”.
Esportazioni dirette proprie
Il 1° 8 lettera a DL 331 indica la forma normale e usuale di esportazione, la cosiddetta “”cessione all’esportazione diretta”: un operatore (soggetto passivo d’imposta identificato in Italia) cede ad un cliente, nazionale o estero, beni di sua ordinaria produzione o commercio e provvede a trasportare/spedire i beni fuori dal territorio UE con mezzi propri o incaricando del trasporto un terzo. Si devono congiuntamente realizzare il trasferimento della proprietà/altro diritto reale, la materiale uscita dal territorio UE, il cedente a sua cura o nome deve fare il trasporto, perchè si configuri una cessione all’esportazione “diretta”.
Esportazioni triangolari (comprese nella lettera a) art 8)
Intervengono 3 operatori: un 1° operatore nazionale Italia 1 (residente o identificato in Italia), un 2° operatore nazionale Italia 2 (residente o identificato in Italia, promotore della triangolazione, interviene come 1° acquirente e 2° cedente), un 3° operatore estero CH (2° acquirente e destinatario finale dei beni). Procedimento: Italia 1 vende i beni a Italia 2, che vende i beni a CH e incarica Italia 1 di consegnare i beni direttamente fuori dal territorio UE
Esportazioni congiunte (comprese nella lettera a) art 8)
I beni prima di esser esportati possono esser sottoposti, per conto del cessionario ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio ecc.: quindi se viene eseguita una lavorazione nel territorio nazionale prima che la merce esca dai confini UE, la cessione della merce è sempre un’esportazione anche se interviene un operatore 3° che fa una lavorazione/trasformazione del bene per conto di un committente non residente. Dal Gennaio 2010 la lavorazione eseguita da terzi su commessa e per conto dell’acquirente estero dei beni si considera “fuori campo IVA” perchè non territorialmente rilevante in Italia. Se la lavorazione è fatta per conto di un committente nazionale, in questo caso la lavorazione dovrebbe esser assoggettata ad imposta.
Esportazioni dirette improprie (lett b art 8)
Questa è l’ipotesi di una cessione all’esportazione ma con trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome del cessionario non residente o meglio “non identificato” in Italia. In questo caso l’esportazione è dichiarata in dogana a nome dell’operatore non residente, che deve sempre possedere la qualifica di un soggetto passivo d’imposta nel suo Paese.
Esportazioni indirette (art 8)
Esse sono le operazioni fatte nei confronti di certi soggetti che rivestono la qualità di “esportatori abituali”: in questo modo , dei contribuenti che effettuano qualificate operazioni attive non imponibili, possono acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta. (sono gli esportatori abituali).