Gli atti del privato

Gli atti distinti del privato, dichiarazione e versamento, riconducibili alle due procedure di accertamento e di riscossione, vengono identificati nella pratica col termine di “autotassazione”.

L’applicazione delle imposte non richiede necessariamente l’intervento della finanza, essa è rimessa allo stesso contribuente al quale vengono imposti specifici obblighi.

La violazione degli obblighi dà luogo a sanzioni, anche penali.

La funzione di controllo e le attività della P.A.

Quando l’amministrazione riscontra la violazione di obblighi ai quali il contribuente è tenuto, non solo la dichiarazione e/o il versamento, ma altri obblighi a questi connessi (ad es. la fatturazione), commina sanzioni amministrative con lo stesso avviso di accertamento dell’imposta o con atto distinto.

Decadenza e prescrizione

Gli atti della finanza sono sottoposti a decadenza: ogni potere di accertamento, di riscossione, di comminazione di sanzioni può essere validamente compiuto entro un termine di decadenza.

Il vizio dell’atto per avvenuta decadenza è un vizio insanabile.

Diverso dal termine di decadenza è quello di prescrizione del credito della finanza, il quale decorre da quando l’imposta diventa esigibile: se la legge tributaria non dispone diversamente il termine di prescrizione è quello ordinario decennale (2946 c.c.).

In materia di imposte dirette la competenza ad effettuare gli accertamenti ed i controlli è attribuita all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto passivo.

Viene così in considerazione l’istituto del domicilio fiscale.

La competenza territoriale degli uffici delle imposte e il domicilio fiscale

Il fatto che tutti i soggetti passivi debbano avere un domicilio fiscale distingue l’istituto in questione da quello regolato dalle norme di diritto privato: questo rappresenta una manifestazione di autonomia della volontà individuale, mentre il domicilio fiscale rappresenta una limitazione dell’autonomia del singolo poiché è la legge che lo impone per agevolare l’applicazione delle imposte.

Il domicilio fiscale ha anche la funzione di stabilire il luogo di notifica degli atti al soggetto passivo, nonché il Comune che ha il potere di intervenire nelle procedure di accertamento relativo alle persone fisiche.

Il domicilio fiscale è stabilito:

per le persone fisiche residenti, nel Comune nella cui anagrafe esse sono iscritte;
per le persone fisiche non residenti, nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui si trova la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa o secondaria od una stabile organizzazione ovvero nel Comune in cui i soggetti medesimi esercitano prevalentemente la loro attività.

Con riguardo alle imposte indirette, tranne l’I.V.A. per la quale vale la disciplina prescritta per le imposte sui redditi, l’Ufficio tributario competente alla loro applicazione viene identificato mediante la localizzazione del presupposto di fatto, perciò esso coincide con quello nella cui circoscrizione si è verificato tale presupposto.

In materia di imposte sui redditi è stabilito che la stessa imposta non può essere applicata più volte nemmeno nei confronti di soggetti diversi.

Si richiede l’identità del presupposto e dell’imposta, sicché la duplicazione non ricorre quando le due imposizioni dipendano da diverse qualificazioni giuridiche dello stesso fatto; in questo caso si pone solo un problema di detrazione di imposta da imposta.

 

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