La norma in esame punisce colui che indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall’art. 1, ricavi, proventi o altri componenti positivi del reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento dei fatti materiali.
A) Soggetti attivi del reato.
Nel caso di persone fisiche, vi è coincidenza tra soggetto dichiarante e autore del reato; nel caso delle società invece autori del reato sono coloro che agiscono per la società. E’ penalmente responsabile il soggetto che sottoscrive la dichiarazione dei redditi della società; i singoli consiglieri di amministrazione e i sindaci rispondono penalmente quando abbiano partecipato al reato commesso, ad esempio, dall’amministratore delegato.
B) La condotta
Nella condotta che integra questo reato vanno distinti due momenti: l’indicazione dei componenti reddituali falsi e il comportamento fraudolento. Commette reato infatti chi espone dati falsi nella dichiarazione ovvero nel bilancio; il mendacio nella dichiarazione o nel bilancio deve però essere accompagnato da un altro elemento, di tipo fraudolento: o l’utilizzo di documenti falsi o in generale un altro comportamento fraudolento.
C) L’oggetto della condotta.
Altro punto dubbio è se, per integrare il reato occorra che la condotta investa congiuntamente bilancio e dichiarazione. Data la lettera della legge (dichiarazione ovvero bilancio) sembra sufficiente che la condotta investa uno soltanto di tali documenti. In pratica comunque sembra improbabile che la falsità vi sia nel bilancio e non nella dichiarazione o viceversa.
D) Assenza di soglia minima.
Ai fini di questo reato non vi è una soglia minima; la ragione di ciò è evidente; chi pone in essere un comportamento fraudolento va punito per il fatto che il comportamento è fraudolento, astraendo da valutazioni quantitative; la quantità rileva solo come attenuante; se l’importo è inferiore a 50 ml. si ha una circostanza di attenuazione della pena edittale.
E) Alternatività tra contravvenzioni ex art. 1 e delitto ex art. 4 lett. f).