L’impugnazione dell’atto emanato dall’Amministrazione finanziaria non sospende la riscossione dei tributi pretesi (salva l’ipotesi in cui tale effetto consegua al positivo esperimento del procedimento cautelare). Per questo il 68 determina entità e tempi del pagamento del tributo in pendenza del processo modulando gradualmente l’esazione in funzione della oggettivata probabilità di fondamento della pretesa tributaria confluita nell’atto impugnato. Nel caso poi di accoglimento del ricorso, lo stesso art prevede l’obbligo di procedere al rimborso di quanto versato in eccesso entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Il 69 invece prevede le modalità per dare esecuzione alla sentenza con cui il giudice tributario abbia condannato l’ufficio o il concessionario al pagamento di somme in favore del contribuente (in questo caso l’esecuzione coattiva, subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, potrà avvenire seguendo il rito ordinario basato sul titolo esecutivo rappresentato dalla copia della sentenza di condanna rilasciata in forma esecutiva dalla segreteria della Commissione).
E’ comunque ex 70 possibile esperire il “giudizio di ottemperanza” (istituto del diritto amministrativo) per dotare il contribuente di uno strumento volto a garantire l’effettività nell’esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie. L’applicazione di questo istituto in sede tributaria non è indirizzata in modo unanime: da un lato si afferma la distinzione con l’istituto amministrativo ravvisandosi nella figura fiscale solo un’attività esecutiva volta a consentire la restituzione al contribuente di somme indebitamente percepite dall’erario, mentre d’altra parte si osserva che l’oggetto di tale giudizio sarebbero solo obblighi di fare diversi da quello insito nel pagamento di somme, in quanto già disciplinato dal 69. Comunque vada, il giudizio d’ottemperanza può esser avviato proponendo ricorso al Presidente Commissione provinciale o regionale se esistano 2 presupposti: da un lato la sentenza di cui si chiede l’adempimento deve essere passata in giudicato e d’altra parte deve essere scaduto il termine (fissato da legge) per l’adempimento dell’obbligo risultante dalla sentenza a carico dell’Ufficio finanziario o dell’ente locale (in mancanza di questo termine si richiede la decorrenza di 30 giorni dalla loro messa in mora a mezzo di Ufficiale giudiziario). Il ricorso viene poi comunicato dalla segreteria della Commissione, all’Ufficio finanziario o all’ente locale obbligato a provvedere (quest’ultimo entro 20 giorni dalla comunicazione, può far pervenire alla Commissione le sue osservazioni) e quindi assegnato alla sezione emanante la sentenza rimasta inadempiuta. Il collegio (sentite le parti in contradditorio e acquisita la documentazione necessaria) pronuncia sentenza (impugnabile solo in Cassazione . per violazione delle norme sul procedimento) con cui, se accerta l’inadempimento denunciato dal contribuente, adotta provvedimenti necessari l’ottemperanza (potendo delegare un suo componente o nominare commissario a cui fissa un termine per i necessari provvedimenti attuativi). A quel punto il collegio chiude il procedimento con ordinanza.