In linea generale l’IVA dev’esser applicata sull’ammontare complessivo di tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore quale controprestazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. La “base imponibile” è primariamente costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti contrattualmente (compresi gli oneri accessori: montaggio, trasporto ecc. Questi non sono autonomamente soggetti ad IVA, ma vanno sommati al corrispettivo pattuito per l’operazione principale e scontano la stessa aliquota): quindi la determinazione della base imponibile è lasciata alla libera volontà delle parti. Fan poi parte della base imponibile i tributi che gravano sulle operazioni, i debiti/altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committenti, le integrazioni direttamente connesse ai corrispettivi dovuti da altri soggetti. Abbiamo dei casi però in cui non esiste pattuizione negoziale (13 DPR 633): cessione/prestazioni di servizi dipendenti da atto di P.A. (base imponibile=indennizzo determinato dall’autorità competente), passaggi dei beni nei rapporti di commissione (base imponibile commissioni per la vendita=prezzo pattuito dal commissionario con il 3° diminuito dall’ammontare della provvigione, base imponibile commissioni per l’acquisto=stessa cosa, però aumentata dalla provvigione); prestazioni di servizi dipendenti da rapporto di mandato senza rappresentanza (base imponibile=prezzo fornitura del servizio); cessioni di beni vincolati a regime della temporanea importazione (base imponibile=prezzo della cessione diminuito del valore accertato dalla dogana all’atto dell’importazione temporanea). Si escludono dalla base imponibile (art 15): interessi di mora/risarcimento danni; beni ceduti a titolo di sconti/premi/abbuoni; sconti in danaro; rimborsi delle anticipazioni in nome e per conto del cliente; Iva addebitata in rivalsa.