Per ciascuna di queste componenti la legge provvede a disciplinare i criteri identificativi e le fattispecie al verificarsi di cui i proventi concorrono a formare il reddito, nonché le regole per la loro individuazione. Normalmente quasi tutte le poste attive del conto economico confluiscono nel reddito d’impresa, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla base imponibile (es. proventi esenti). I primi componenti positivi disciplinati dal legislatore sono costituiti dai ricavi (87) che ai sensi dell’85 sono dati dai corrispettivi derivanti da:
a) cessione dei “beni merce” (se si trattasse di un bene strumentale, si originerebbe una plusvalenza, non un ricavo);
b) cessione di materie prime e sussidiarie, semilavorati, altri beni mobili destinati al processo produttivo (esclusi quelli strumentali).
Sia in a) che in b) il ricavo è costituito dal corrispettivo (che può consistere in una somma di denaro ovvero nel valore normale del bene o del servizio ricevuto, nel caso in cui non si riceva un prezzo in denaro ma un bene o servizio ;
c) cessioni di azioni/quote di partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES (le partecipazioni oggetto di cessione non devono necessariamente costituire beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ma non possono costituire immobilizzazioni finanziarie, perchè la loro cessione in questo caso genererebbe una plusvalenza).