Nel nostro sistema impositivo, la tassazione sul reddito delle persone fisiche è affidata all’”Imposta sul reddito delle persone fisiche” (IRPEF). Questo tributo colpisce la ricchezza riferibile ad ogni individuo. La funzione è la stessa esercitata dall’IRES nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Questa imposta è fondamentale sia perché connotata da ampio gettito (in quanto applicata nei confronti di una vasta platea di contribuenti) ma anche perché all’interno della sua disciplina si possono riscontrare nozioni/istituti costituenti importanti punti di riferimento anche per lo studio d’altre forme d’imposizione. Nel sistema precedente a quello nato dalla riforma tributaria degli anni ‘70 (da cui è nato l’IRPEF), l’imposizione sui redditi era realizzata da 4 imposte reali e proporzionali: l’imposta sui terreni, l’imposta sul reddito agrario, l’imposta sui fabbricati, l’imposta di ricchezza mobile. Il sistema era poi completato da 2 tributi globali: imposta sulle società (che colpiva il reddito delle società capitali) e l’imposta complementare progressiva sul reddito (che tassava i redditi delle persone fisiche già colpiti dalle imposte reali).
La grande complessità portò all’idea di creare una sola imposta progressiva sul reddito complessivo prodotto dalle persone fisiche, i cui connotati furono definiti con la legge delega 825/1971. Le linee ispiratrici del nuovo tributo erano:
1) riferibilità del tributo solo alle persone fisiche, usando criteri di personalità, onnicomprensività, progressività;
2) l’esclusione dal reddito imponibile dei redditi esenti, di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva e di quelli tassati separatamente;
3) l’accertamento unitario dei redditi prodotti in forma associata e l’imputazione degli stessi secondo il principio di “trasparenza”;
4) l’imponibilità del reddito complessivo “netto” costituito dalla somma algebrica di ogni reddito, delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese/arti/professioni, del credito d’imposta sui dividendi nonché degli oneri deducibili.
L’IRPEF è stato istituito con DPR 597/1973. Oggi la disciplina è contenuta dal DPR 917/1986 (“T.U. delle Imposte sui Redditi, poi denominato “TUIR”). Successivamente con la legge 80/2003 è stata approvata una delega per un’ulteriore riforma del sistema fiscale, prevedendo 5 imposte ordinate in un unico codice: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi e accise. Quindi, appena ciò sarà completato, l’attuale IRPEF sarà sostituito dall’IRE (Imposta sui redditi) prospettata come un’imposta con solo due aliquote (23 e 33%) che colpirà anche gli enti non commerciali (ora soggetti passivi dell’IRES). La scadenza della delega rende incerta ogni previsione circa il completamento del disegno sistematico.