Il DPR 633/1972 individua il campo di applicazione dell’IVA distinguendo operazioni interne dagli acquisti intracomunitari e le operazioni di importazione (quest’ultime sono assoggettate ad IVA indipendentemente dal soggetto che le pone in essere). Lo schema impositivo delle “operazioni interne” e in qualche modo anche degli “acquisti” , vede la necessità di 3 elementi: elemento soggettivo (deve essere imprenditore o esercente arte-professione), elemento oggettivo (l’operazione deve aver caratteristiche tali da configurarla come cessione di beni/prestazione di servizi), elemento spaziale (l’operazione dev’esser fatta nel territorio statale).
E’ necessaria la presenza dei 3 elementi: da ciò si può dire che le operazioni economiche possono esser distinte in:
a) operazioni escluse dall’IVA (sono quelle che o per loro natura o per previsione di legge mancano di un requisito sopra descritto e quindi non danno luogo ad adempimenti IVA) e
b) operazioni rientranti nel regime dell’IVA (presentano i 3 elementi richiesti, soggette quindi agli obblighi propri della normativa, ma a loro volta possono esser divise in sottocategoria a seconda che prevedano o meno l’applicazione di aliquota IVA, quindi si hanno:
1) operazioni imponibili che comportano l’applicazione di aliquota IVA (4%,10%,20%) e che danno diritt a detrazione dell’IVA assolta a monte;
2) operazioni esenti elencate dal 10 DPR 633, che non sono soggette a imposta;
3) operazioni non imponibili, che non comportano assoggettamento dell’imposta, ma consentono detrazione IVA: elencate dal DPR, sono: cessioni all’esportazione; operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; operazioni con Città del Vaticano e con S. Marino; Trattati internazionali; cessioni intracomunitarie non imponibili e operazioni non imponibili)