Anche se l’accertamento tributario consiste in una funzione amministrativa vincolata, ciò non esclude che anch’essa sia finalizzata alla tutela di un ben preciso interesse pubblico (quello dell’attuazione dei prelievi tributari). Inoltre, in questo ambito, l’Amministrazione, nello svolgimento dell’attività di accertamento, deve tendere al conseguimento dei migliori risultati possibili con le risorse disponibili. Sotto questo punto si vista, uno dei mali peggiori dell’ordinamento italiano in passato era ravvisato nelle forti rigidità gestionali dell’amministrazione dovute al carattere vincolato della funzione di accertamento. Per risolvere questi problemi, il legislatore ha emanato alcune fondamentali norme (legge n. 656/1994), con le quali:
Ha previsto la possibilità che i conflitti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria vengano consensualmente definiti attraverso l’accertamento con adesione del contribuente (anteriormente all’impugnazione dell’atto impositivo), oppure attraverso la conciliazione giudiziale (successivamente alla proposizione del ricorso);
Ha previsto (richiamando la nozione di autotutela amministrativa) la possibilità che gli uffici procedano all’annullamento d’ufficio (totale o parziale) degli atti che riconoscano illegittimi o infondati;
Infine, ha limitato ai soli casi di dolo o colpa grave la responsabilità patrimoniale dei funzionari che incorrano in eventuali errori nell’attività di interpretazione o di applicazione delle norme tributarie.
Per quanto riguarda l’autotutela amministrativa, è di fondamentale importanza la distinzione tra autotutela positiva (ossia la possibilità che l’Amministrazione proceda alla sostituzione dell’atto viziato con un nuovo provvedimento), e autotutela negativa (che si ha quando l’Amministrazione procede all’annullamento d’ufficio, totale o parziale, dell’accertamento illegittimo).
Nel campo dell’autotutela positiva, la rinnovazione degli atti è da ammettere in caso in cui l’atto presenta vizi di natura formale (incompetenza, difetto di sottoscrizione, ecc.), mentre è tendenzialmente da escludere quando si voglia modificare il contenuto sostanziale dell’atto medesimo. Invece, nel campo dell’autotutela negativa, questa è certamente possibile in materia di accertamenti tributari, ma anch’essa, come l’autotutela positiva, si differenzia molto dalla generale autotutela amministrativa.
Infatti, quest’ultima consiste in atti che sono in grado di incidere sulle situazioni soggettive del contribuente; mentre l’annullamento degli accertamenti tributari non pregiudica in alcun modo il contribuente (che ne risulta anzi avvantaggiato). Nello specifico, la possibilità dell’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi deriva dal principio del buon andamento dell’amministrazione, e risponde all’esigenza di limitare gli effetti pregiudizievoli (per la stessa Amministrazione) che derivano dall’atto eventualmente illegittimo.
La classificazione degli accertamenti tributari
Esistono diverse tipologie di accertamento. In particolar modo, in passato, molta importanza aveva la distinzione tra l’accertamento d’ufficio (quando la legge stabilisce che ad esso devono provvedere gli uffici tributari, senza alcun intervento del contribuente), l’accertamento effettuato con la cooperazione del contribuente (che ricorre quando l’attività amministrativa di accertamento è orientata e condizionata da obblighi di dichiarazione posti a carico del contribuente), e l’autoaccertamento (che si ha quando la legge affida allo stesso contribuente il compito di provvedere alla determinazione dell’imposta dovuta, ed al relativo pagamento, fermo restando i successivi controlli da parte dell’Amministrazione).
Altri, invece, ritenevano di poter distinguere gli accertamenti in due grandi categorie, ossia quella degli accertamenti d’ufficio (in assenza di dichiarazione), e quella delle rettifiche (di dichiarazioni presentate). Però, bisogna dire che, queste classificazioni colgono aspetti semplicemente formali ed esteriori degli atti amministrativi. Infatti, la disciplina dell’accertamento può essere compresa solo se si tengono conto dell’oggetto e delle caratteristiche strutturali dei singoli tributi ai quali essa si riferisce.
Pertanto, sembra opportuno parlare della disciplina dell’accertamento, facendo riferimento alle diverse aree dell’ordinamento tributario; in particolar modo, prestando molta attenzione alle discipline dell’accertamento catastale, dell’accertamento in materia di imposte sui trasferimenti, e dell’accertamento in materia di imposte dirette ed IVA.