L’accertamento d’ufficio
Per le imposte sui redditi, e per l’Iva, l’accertamento d’ufficio viene emesso quando non è stata presentata, o è nulla, la dichiarazione. Anche in tale caso, vale la regola che l’accertamento deve essere analitico, e può essere sintetico o induttivo solo se l’ufficio non ha potuto raccogliere elementi idonei per una determinazione analitica dell’imponibile.
L’accertamento parziale
L’ufficio, dopo che ha svolto le sue indagini sui redditi di un soggetto, ne utilizza i risultati emettendo, se ne ricorrono i presupposti, un avviso di accertamento. Di regola, l’accertamento riflette tutti i dati ed elementi probatori acquisiti d’ufficio; l’accertamento, insomma, è unico e globale; l’ufficio non può in altri termini, emettere un primo accertamento, utilizzando solo una parte dei dati acquisiti, per poi emetterne altri sulla base di altri dati già acquisiti. Questa regola subisce due deroghe, costituite dall’accertamento parziale e dall’accertamento integrativo.
L’accertamento parziale è quello che si basa su segnalazioni provenienti dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di Finanza, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, o dall’anagrafe tributaria. In base a tali segnalazioni, l’ufficio può rettificare la dichiarazione accertando un reddito non dichiarato, il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, o la non spettanza di deduzioni, esenzioni o agevolazioni. L’accertamento parziale si caratterizza dunque sotto due profili: per la provenienza e per l’oggetto delle segnalazioni. L’oggetto delle segnalazioni è costituito da dati concernenti un dato reddito o elementi che incidono sulle deduzioni, sulle esenzioni o agevolazioni; di regola, quindi, l’accertamento parziale è un accertamento analitico. Oggetto di segnalazione possono però essere anche i nominativi di soggetti ai quali sono applicabili i coefficienti presuntivi; in tal caso, l’accertamento parziale avrà natura induttiva, ma potrà essere effettuato unicamente utilizzando il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo.