L’accertamento integrativo
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o i fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposta. Tale disposizione consente l’emanazione di nuovi accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Va rilevato che il limite posto da tale disposizione all’azione accertatrice degli uffici concerne soltanto gli accertamenti integrativi o modificativi, ma non impedisce all’ufficio l’esercizio del potere di ridurre o annullare il precedente accertamento perché, ad es., l’ufficio si avvede di aver errato a danno del contribuente. Questo è il potere di autocorrezione.
L’accertamento catastale
L’accertamento catastale ha per oggetto i redditi fondiari (dei terreni e fabbricati). Il catasto dei terreni è un inventario che descrive la proprietà terriera suddivisa in particelle, con l’indicazione dell’appartenenza, della qualità, della classe e del relativo reddito medio ordinario. La formazione del catasto implica in primo luogo il rilevamento delle proprietà e delle particelle; quindi la qualificazione, ossia la determinazione dei tipi di coltivazione e, infine, la classificazione (ossia la distinzione dei terreni per classi, in base al grado di produttività).
Vi è poi la tariffa (reddito medio imponibile di un ettaro in relazione a ciascuna qualità e classe), con conseguente attribuzione, a ciascuna particella, in relazione alla qualità, classe ed estensione, del reddito medio ordinario ad essa riferibile. Analogo il contenuto ed il procedimento di formazione del catasto urbano. Le singole unità immobiliari sono contraddistinte non per qualità e classe, ma per categoria e classe.
I catasti contengono la determinazione del reddito agli effetti dell’applicazione delle relative imposte: quindi la loro pubblicazione può essere equiparata alla notificazione degli avvisi di accertamento. Utilizzato per imposte globali come IRPEF e l’IRPEG, il catasto appare come una sorta di accertamento parziale; esso determina infatti, solo una delle componenti del reddito complessivo; ma lo stesso vale per l’ILOR, che non colpisce solo i redditi fondiari.