L’accertamento analitico del reddito complessivo

L’atto di imposizione (o avviso di accertamento) assume denominazioni diverse, a seconda del metodo con cui viene determinato l’imponibile. In via di prima approssimazione, accertamento analitico è quello che ricostruisce l’imponibile considerandone le singole componenti: più precisamente, per le persone fisiche, si ha accertamento analitico quando il reddito complessivo imponibile viene determinato con riferimento alle singole categorie reddituali; essendo note le fonti dei redditi, distinte per categorie, si quantificano i redditi delle varie categorie. Per i redditi d’impresa, l’accertamento analitico è quello effettuato determinando o rettificando singole componenti (attive o passive) del reddito; esso presuppone che la contabilità, nel suo complesso, non venga considerata inattendibile, e che se ne rettifichino singole risultanze. Anche nell’Iva si ha accertamento analitico quando la rettifica investe singole componenti dell’imponibile. Il fatto che un accertamento sia analitico non significa nulla più di ciò che si è detto, ossia riferimento alle singole categorie per i redditi delle persone fisiche, e alle singole componenti dell’imponibile, per i redditi d’impresa o per l’IVA; quando si ricorre a presunzioni, si dice che l’accertamento è analitico induttivo.

L’accertamento sintetico del reddito complessivo

Di accertamento sintetico si parla a proposito del reddito complessivo delle persone fisiche. Mentre l’accertamento analitico ha per oggetto redditi appartenenti a determinate categorie, con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la determinazione del reddito complessivo. Con il metodo analitico, l’iter conoscitivo ha come punto di partenza l’individuazione di determinate fonti reddituali e come esito la quantificazione del reddito attribuibile a tali fonti; il metodo sintetico, invece, ha come punto di partenza l’individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito (spese per consumi, investimenti, ecc). Perciò l’accertamento sintetico viene da taluni definito come accertamento basato sulla spesa. Partendo da tali indici indiretti di reddito viene calcolato, in via presuntiva, il reddito globale.

1) l’ufficio non è obbligato a tentare la determinazione del reddito complessivo con metodo analitico, prima di adottare il metodo sintetico; al metodo sintetico l’ufficio, quindi, può ricorrere tutte le volte che ne sussistono i presupposti, indipendentemente dalla possibilità di determinazione analitica.

2) L’ufficio può procedere all’accertamento sintetico in base ad elementi e circostanze di fatti certi in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze.

3) L’accertamento sintetico è legittimo quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato; l’ufficio, quindi, deve astenersi dall’emettere l’avviso di accertamento quando il divario tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente non supera il quarto del dichiarato.

4) Il reddito determinato sinteticamente è qualificato dalla legge, con presunzione relativa, reddito di capitale, ed è quindi assoggettato, non solo ad IRPEF, ma anche ad ILOR; la presunzione legale circa la provenienza del reddito non riflette una massima di esperienza ma risponde alla necessità di dare imperativamente una qualificazione reddituale ad un reddito che è, per definizione, di provenienza ignota; essendo consentita la prova contraria, il contribuente ammettendo di aver conseguito un reddito non dichiarato potrà rivelarne la fonte e vincere la presunzione legale;

5) Il risultato dell’accertamento sintetico è la determinazione del reddito complessivo netto; perciò, dal reddito così determinato, non sono deducibili gli oneri;

6) L’ufficio ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei fatti indice sui quali basa l’accertamento sintetico; il contribuente, per contro, può dimostrare che il maggiore reddito, determinabile o determinato sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi non tassabili (redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta); ovvero può opporre di aver utilizzato disponibilità economiche di natura non reddituale.

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